Shopper illegali nella Grande distribuzione organizzata

I risultati della campagna di monitoraggio di Legambiente sul rispetto della legge sulle buste di plastica

ROMA – Su 37 sacchetti per la spesa prelevati presso diversi punti vendita della Grande distribuzione organizzata in sette regioni, ben 20, pari al 54% del totale, sono risultati non conformi alla legge che ha messo al bando gli shopper non compostabili. È questo il risultato della campagna di monitoraggio organizzata da Legambiente, grazie al lavoro dei suoi circoli locali e comitati regionali, effettuata tra la fine di novembre 2014 e le vacanze natalizie per valutare il rispetto della legge, ormai in vigore da anni, che ha permesso all’Italia di mettere al bando i sacchetti di plastica che purtroppo però continuano ad essere ancora molto diffusi. Sono 5 le regioni dove sono stati prelevati i sacchetti non conformi alla legge: Campania (7 sacchetti), Basilicata (6), Puglia (3), Calabria (3) e Lazio (1). I sacchetti prelevati in Lombardia e Veneto invece sono risultati regolari. A livello provinciale la situazione è la seguente: Potenza (6 sacchetti fuori legge), Avellino, Bari e Napoli (3), Vibo Valentia (2), Benevento, Catanzaro e Roma (1). Suddividendo i 20 casi di sacchetti fuori legge per punti vendita delle aziende della Grande distribuzione, si ottiene questa classifica: Sigma (5 sacchetti non conformi), A&O (3), Crai, Eurospin e Sisa (2), Conad, Despar/Eurospar, Eurocisette, Imagross, M.A. Supermercati/Gros, Maxisidis/Intersidis (1).

“Siamo di fronte ad un diffusa situazione di illegalità nel settore delle buste per l’asporto delle merci, e questo è evidente nonostante abbiamo evitato di fare verifiche sui tanti piccoli negozi commerciali e sui mercati rionali, dove la situazione è visibilmente ancor più grave, anche a causa di una azione capillare da parte di alcuni distributori che vendono, anche online, sacchetti palesemente fuori legge” – ha dichiarato il vicepresidente di Legambiente Stefano Ciafani -. “Il bando sui sacchetti di plastica è in vigore da anni, la norma è molto chiara e le multe previste dallo scorso mese di agosto sono salate. È arrivato il momento di far rispettare una legge che permette di ridurre l’inquinamento da plastica, di migliorare la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti e la produzione di compost di qualità, promuovendo la riconversione industriale verso innovativi processi di chimica verde da fonti rinnovabili, come già avvenuto, ad esempio, nel polo industriale di Porto Torres. Certo – ha concluso Ciafani -, anche le forze dell’ordine e la magistratura dovranno attivarsi per fermare questa diffusa situazione di illegalità”.

Ma quali caratteristiche deve avere un sacchetto conforme alla legge? I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili conformi alla legge, che possono essere tranquillamente utilizzati anche per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, devono avere la scritta “biodegradabile e compostabile”; la citazione dello standard europeo “UNI EN 13432:2002”; il marchio di un ente certificatore che tutela il consumatore come soggetto terzo (Cic, Vincotte e Din Certco sono i più diffusi).

Tutti i sacchetti che non riportano queste specifiche danno un’informazione sbagliata e non sono conformi alla legge.

In questa categoria, facilmente si trovano  frasi o sigle non conformi come sacchetti in polietilene (la plastica tradizionale), – la scritta biodegradabile, la scritta biodegradabile secondo il metodo UNI EN ISO 14855,  la presenza di questi simboli:

Polietilene

ad alta densitàPolietilene

a bassa densitàPolietilene

Il sacchetto compostabile rispetta la norma europea UNI EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”, che definisce le caratteristiche degli imballaggi compostabili o dei materiali che possono essere definiti tali, quindi che possono essere riciclati attraverso il recupero organico (compostaggio e digestione anaerobica).

Un materiale plastico per essere definito compostabile deve rispettare le caratteristiche di: biodegradabilità: capacità del materiale di essere convertito in anidride carbonica (CO2), grazie all’azione di microrganismi, pari al 90% del totale da raggiungere entro 6 mesi (180 giorni); disintegrabilità: frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale;  la frazione visibile deve essere inferiore al 10% della massa iniziale; assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio; assenza di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost finale.

La messa la bando della commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili e non compostabili venne approvata nel dicembre del 2006 a seguito di un emendamento dell’allora senatore Francesco Ferrante alla legge finanziaria 2007 (n. 296/2006).

Alla legge finanziaria 2007 sono seguite diverse norme, la principale delle quali (decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2012, convertito nella legge n. 28 del 24 marzo 2012) ha ulteriormente definito i dettagli del bando. Gli unici sacchetti commercializzabili secondo l’art. 2 della legge n. 28 del 2012 sono: Sacchi compostabili monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo le certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati; Sacchi riutilizzabili realizzati in plastica tradizionale che abbiano la maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi; Sacchi riutilizzabili realizzati in plastica tradizionale che abbiano la maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

Inoltre, per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate i sacchi riutilizzabili realizzati in plastica tradizionale devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% per quelli  ad uso alimentare e di almeno il 10% per gli altri usi (art. 2, comma 3 della Legge n. 28/2012).

La proposta di direttiva europea definita nella primavera del 2014, alla fine della scorsa legislatura europea, ha fatto proprio l’impianto della normativa italiana.

Per chi commercializza sacchetti non conformi o false “buste-bio”, dal 21 agosto del 2014, le sanzioni amministrative pecuniarie vanno dai 2.500 € ai 25.000 €. La multa può essere aumentata fino al quadruplo del massimo (quindi 100.000 €), se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore (art. 4, legge 28/2012).

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