Legitima difesa: ecco cosa cambia

ROMA – La difesa è legittima quando si reagisce a un’aggressione compiuta di notte in casa e quando c’è una risposta a un’introduzione nella propria abitazione.

E ancora, si esclude la colpa quando l’errore di chi agisce in nome della legittima difesa è conseguenza del grave turbamento psichico per un pericolo attuale per la vita e per l’integrità fisica. Infine, le spese legali di chi affronta un processo per legittima difesa ed è dichiarato non punibile sono a carico dello Stato. Il risultato è quello di circoscrivere la discrezionalità del giudice chiamato a valutare il fatto. È questo, in sintesi, il contenuto della pdl legittima difesa, approvata oggi alla Camera. Il provvedimento passa quindi al Senato. Arriva in porto, quindi, una proposta che era stata esaminata già in aula due volte e per due volte tornata in commissione. Nata come proposta della Lega che del tema ha fatto bandiera e puntava a prevedere praticamente sempre la presunzione di legittima difesa, con la conseguenza di non aprire nemmeno le indagini, la pdl è stata trasformata radicalmente dal Pd. Che, oltre alla contrarietà delle opposizioni, ha dovuto cercare un compromesso al proprio interno (forti le pressioni di Ap per allargare le maglie della normativa). 

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la proposta di legge: LEGITTIMO DIFENDERSI DI NOTTE IN CASA La modifica principale riguarda l’articolo 52 del Codice penale, quello specifico sulla legittima difesa. Al momento, l’articolo del Codice prevede, tra l’altro, che ‘non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa’. A questo, con la pdl, si aggiunge che è considerata legittima difesa, ‘la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte (in casa, perchè è richiamato l’articolo 614 del Codice, quello sulla violazione di domicilio, Ndr), nonchè la reazione a seguito dell’introduzione’ in casa ‘con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno’. Rispetto alla normativa attuale, quindi, si definisce meglio la fattispecie. In questo modo, si limita la discrezionalità del giudice. 

RIMANE RAPPORTO PROPORZIONALITÀ Le opposizioni avevano chiesto di presumere ‘in ogni caso’ il rapporto di proporzionalità e lo stato di attualità del pericolo. Su questo è arrivato lo stop da parte dell’aula. 

SE C’È TURBAMENTO GRAVE NON C’È COLPA Un’altra modifica riguarda l’articolo 59 del Codice penale, quello sulle circostanze non conosciute o erroneamente supposte. In questo caso si allargano i casi rientranti tra quelli in cui la colpa è esclusa. La pdl prevede che ‘la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione, in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale’. 

SPESE LEGALI A CARICO STATO SE INNOCENTI Altro punto cardine della pdl è la previsione delle spese legali a carico dello Stato in caso di archiviazione o assoluzione. Il provvedimento, infatti, stabilisce che ‘l’onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità sono a carico dello Stato’. Per il 2017 è autorizzata la spesa di 295mila euro. MA 

QUANTI CASI CI SONO? In base ai dati forniti dal Governo nella relazione tecnica all’emendamento che ha ‘coperto’ le risorse per la difesa a carico dello Stato in caso di assoluzione o archiviazione, i casi di legittimadifesa o stato di necessità pendenti al 2015 sono 123.

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