E tu vai in ferie? Tutto quello che c’è da sapere

ROMA – Come ogni anno, siamo all’amato e odiato momento del “piano ferie”. Da una parte l’azienda ci spinge a goderle in base alle sue necessità, dall’altra siamo chiamati a fare i conti con le esigenze delle mogli, dei mariti, dei figli, ma soprattutto del nostro bisogno di goderci il meritato e sudato periodo di riposo.

Incastrare tutto ciò non è affatto semplice, ma orientarci un po’ sulla normativa potrebbe risultarci utile. E allora andiamo a dare uno sguardo alla materia… Le ferie annuali retribuite maturano in maniera progressiva e proporzione al lavoro prestato.

La costituzione, all’art. 36, sancisce il diritto del lavoratore a godere di un periodo di ferie annuali, che sono irrinunciabili e devono essere retribuite. Successivamente ilDecreto Legislativo n. 66 del 2003, ha stabilito che le ferie annuali devono essere di almeno quattro settimane e che l’effettivo numero di giorni di ferie concesse ai lavoratori è stabilito dai contratti collettivi (CCNL).

Quest’ultimi devono però tener conto del numero minimo di 4 settimane e quindi possono derogare solo in favore dei lavoratori (inderogabilità in pejus). Generalmente le ferie retribuite concesse sono 26 giorni all’anno.

Le ferie “maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche durante il primo anno o durante il periodo di prova, inoltre il diritto alle ferie può essere normalmente frazionato e riconosciuto in proporzione alla quantità di lavoro prestato”, è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con varie sentenze. La stessa Corte sancisce che “le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione”.

Quindi le ferie maturano nel corso dell’anno, sin dall’inizio del rapporto, ed in proporzione al lavoro prestato. Ne consegue che il lavoratore che ha prestato il lavoro per tutta la durata dell’orario contrattuale (anche part time) e per tutto l’anno, ha diritto alla misura piena delle ferie (spesso fissate in 26 giorni di ferie all’anno).

Ma la maturazione del diritto alle ferie si acquisisce progressivamente. Infatti i lavoratori che hanno lavorato un periodo inferiore all’anno, maturano tanti ratei di ferie per quanti mesi sono stati lavorati, sempre tenendo conto che vengono incluse le frazioni di mese di almeno 15 giorni.

Ferie maturate in un mese. Esempio: il lavoratore per contratto collettivo ha diritto a 26 giorni di ferie annue. Il rateo mensile va calcolato in questo modo: 26 giorni di ferie / 12 mesi = 2,166 giorni di ferie maturati al mese.

Ferie maturate in un anno. Esempio (lo stesso): il lavoratore per contratto collettivo ha diritto a 26 giorni di ferie annue. Se ha lavorato un anno intero, allora le ferie annuali saranno 26. Ma se per esempio ha lavorato solo 3 mesi su 12 dal 1 ottobre al 31 dicembre, allora il calcolo sarà il seguente: 26 giorni di ferie / 12 mesi = 2,166 giorni di ferie maturati al mese, che sarà moltiplicato per 3 mesi e quindi il totale delle ferie maturate sarà 2,1666 x 3 = 6,50 giorni. Diversamente, se il rapporto è iniziato il 20 ottobre, i mesi da considerare saranno solo 2 e quindi 2,1666 x 2 = 4,333 giorni di ferie.

Maturazione delle ferie per il part time

Nel caso di part-time orizzontale (es. orario di lavoro da lunedì al venerdì, con 4 ore di lavoro), il principio di non discriminazione comporta che la durata delle ferie non sia diversa dai lavoratori a tempo pieno. Nel caso di part time verticale (es. lavoro prestato solo per alcuni giorni della settimana), il periodo di godimento delle ferie viene ridotto proporzionalmente all’attività lavorativa effettivamente svolta.

Periodo di riferimento per la maturazione

Il periodo di riferimento per la maturazione delle ferie è per legge di 12 mesi e normalmente coincidente con l’anno solare, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre. Ma può decorrere anche a partire dal periodo in cui vengono normalmente concesse tradizionalmente le ferie, cioè ad agosto. Quindi il periodo può decorrere dal 1 agosto al 31 luglio. In ogni caso spetta al datore di lavoro definire il periodo annuale di riferimento per la maturazione delle ferie.

Rientra tra le possibilità del datore di lavoro, l’assegnazione delle ferie maturate dopo una frazione di anno dall’assunzione ed il computo, a partire dalla ripresa del lavoro, di un nuovo anno di servizio entro il quale collocare un intero periodo di ferie annuali. E’ il caso dell’adozione di un intervallo fisso per tutti i lavoratori come anno di riferimento, per esigenze aziendali (es. lavoratore assunto ad ottobre, il datore gli assegna le ferie fino a dicembre in modo da far partire l’anno di maturazione per il neoassunto da gennaio, come tutti i lavoratori). In questo caso, in altre parole, il datore di lavoro evita che l’anno di servizio sia computabile ai fini della maturazione in maniera individuale per ogni lavoratore a partire dalla data di assunzione.

Le assenze e le ferie

Alcune tipologie di assenze sono computabili per la maturazione delle ferie (e quindi l’assenza viene equiparata ad un periodo di lavoro prestato), mentre altri tipi di assenze non sono computabili per il calcolo delle ferie e quindi durante il periodo di assenza non c’è incremento progressivo delle ferie.

Le assenze computabili, che consentono quindi la continuazione della maturazione delle ferie, sono:

  • Assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio;

  • Assenza per malattia o infortunio sul lavoro, nei limiti del periodo di comporto;

  • Assenza per l’adempimento di funzioni presso i seggi elettorali;

  • Assenza per congedo matrimoniale (come già detto);

Malattia e maturazione delle ferie

La malattia che sopraggiunge durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso, questo è il principio generale. Per quanto riguarda la maturazione delle ferie durante il periodo di malattia, la Cassazione ha sancito che la maturazione non può essere impedita dall’assenza per malattia in quanto è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo per l’attività lavorativa, ma anche al soddisfacimento di esigenze psicologiche del lavoratore, quali la partecipazione alla vita familiare, le quali sussistono a prescindere dalla prestazione lavorativa. Quindi come detto, durante la malattia il lavoratore matura le ferie.

Le assenze non computabili, che quindi non consentono la maturazione delle ferie, sono:

  • Assenza per congedo parentale;

  • Assenza durante le malattie del bambino;

  • Aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali;

  • Assenza per malattia o infortunio sul lavoro, oltre i limiti del periodo di comporto;

  • Permessi e aspettative non retribuiti;

  • Periodi di cassa integrazione a zero ore.

Come si può capire, si tratta di periodi di assenza da lavoro non rientranti tra quelli completamente tutelati ed equiparati ad un periodo di lavoro prestato. Alcuni contratti collettivi prevedono anche altre causali di assenza che possono essere considerate utili per la maturazione delle ferie.

Quando devono essere godute

L’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente al datore di lavoro. Il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l’epoca delle ferie, però, non è privo di vincoli. Egli infatti è tenuto a:

  • Tenere conto degli interessi del lavoratore (art. 2109 codice civile);

  • Comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie con sufficiente preavviso in modo da consentire al lavoratore di organizzare al meglio il riposo concesso;

  • Rispettare il principio per cui le ferie devono essere godute entro l’anno e non successivamente.

Pertanto, è illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché:

  • Non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali;

  • Non venga salvaguardata la funzione fondamentale delle ferie, ossia di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche.

Sospensione delle ferie in caso di malattia

La malattia insorta durante il periodo di ferie sospende le ferie stesse se la malattia è tale da pregiudicare la funzione delle ferie, il cui scopo è consentire il recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo e la ricreazione.

Il lavoratore ammalatosi durante le ferie deve trasmettere il certificato di malattia in via telematica all’INPS (la procedura la fa il medico del Servizio Sanitario Nazionale, non il lavoratore), in modo da portare a conoscenza del datore di lavoro lo stato di malattia del proprio dipendente. Solo così facendo si ha poi diritto di richiedere di godere del periodo di ferie perduto a causa della malattia.

Pertanto, la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia opera soltanto a seguito della comunicazione dello stato di malattia al datore di lavoro, salvo che quest’ultimo non provi l’infondatezza di detto presupposto, cioè provando che la natura della malattia non ha impedito il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.

Divieto di monetizzazione delle ferie

La legge del 2003 ha introdotto in Italia, in modo espresso, il divieto di monetizzazione del periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane garantite per legge. In sostanza, per rafforzare il contenuto indisponibile e irrinunciabile delle ferie, il lavoratore non può accordarsi con il datore di lavoro per trasformare in retribuzione i giorni di ferie non goduti.

In linea generale, limitatamente al caso di risoluzione del rapporto di lavoro, i contratti collettivi dispongono la monetizzazione del periodo di ferie non godute quando la mancata fruizione sia dipesa da esigenze di servizio o comunque da un’impossibilità oggettiva non imputabile alla volontà del lavoratore.

Retribuzione delle ferie

Il diritto alle ferie implica per il datore di lavoro non solo l’obbligo di assegnarle, consentendo al lavoratore di assentarsi dal servizio, ma anche quello di corrispondergli per tale periodo la retribuzione.

Nel periodo di ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione uguale a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato. Pertanto è nullo, contrastando con l’art. 36 della Costituzione, ogni patto individuale o collettivo che preveda un trattamento deteriore.

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