Vittoria delle associazioni ambientaliste: parzialmente annullato il Decreto sui CSS Combustibili

Con soddisfazione comunichiamo che il TAR del Lazio, con sentenza n. 4226/2017, ha annullato in parte il Decreto del Ministero dell’Ambiente 22/2013 sul CSS-COMBUSTIBILE impugnato nel 2013, a livello nazionale e congiuntamente, solo dalle associazioni Forum Ambientalista, Rete per la Tutela della Valle del Sacco (retuvasa) e Raggio Verde. 

Il Decreto Ministeriale in questione disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) e il TAR ha annullato il relativo art. 8 comma 6 che prevede che la non conformità del lotto di CSS-Combustibile alle caratteristiche di specificazione di cui all’allegato I Tabella 2 “lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di conformità emesse in relazione ai sottolotti di cui è costituito il predetto lotto”. 

Il TAR ha ritenuto tale norma irragionevole, in quanto ogni singolo lotto non può essere qualificato diversamente dai sottolotti che lo compongono, e illegittima, in quanto in contrasto col principio di precauzione, “regola vincolante in materia di tutela dell’ambiente e della salute tanto più in caso di trattamento e trasformazione dei rifiuti”.

Con la sentenza, se un lotto di CSS viene riscontrato non conforme alle normative lo diventano anche i sottolotti facenti parte dello stesso lotto che quindi non possono essere avviati a combustione, se non previa regolarizzazione. 

Le associazioni ricorrenti si rammaricano tuttavia dell’interpretazione restrittiva della legittimazione a ricorrere e della ritenuta legittimità di una normativa che riconosce al produttore del rifiuto e del CSS-Combustibile il completo controllo con autocertificazione -senza contraddittorio con enti pubblici terzi imparziali e non in conflitto di interessi- sulla delicata fase relativa alla specificazione e al riconoscimento di quando un rifiuto cessi di essere tale, divenendo CSS-Combustibile.

E’ per questo specifico punto che le associazioni ricorrenti valuteranno l’opportunità di ricorrere in appello al Consiglio di Stato, avendo già formulato richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea sulla difformità del regolamento rispetto alle Direttive Comunitarie, che  porterebbe il giudizio davanti alla Corte stessa.

Ad ogni modo abbiamo atteso 4 anni per ottenere una sentenza che, anche se parziale, ci soddisfa e la riteniamo un passo avanti nella perdurante lotta alla tutela dell’ambiente e della salute collettiva.

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