Garlasco, raptus pregresso. Per questo Alberto ha ucciso Chiara

MILANO  – Sarebbe stato scatenato da “un pregresso tra vittima e aggressore” il “raptus omicida” che porto’ Alberto Stasi a massacrare la fidanzata Chiara Poggi.

Lo sostengono i giudici della prima sezione d’appello di Milano nelle motivazioni al verdetto con cui hanno condannato Stasi a 16 anni di carcere. “Le modalita’ dell’aggressione inducono a individuare l’esistenza di un ‘pregresso’ tra vittima e aggressore – si legge nel documento – tale da scatenare un comportamento violento da parte di quest’ultimo, evidentemente sorretto da una motivazione forte, che ha provocato in quel momento il raptus omicida, portato fino alle estreme conseguenze”. 

Proseguono i giudici: “una motivazione per cui l’assassino si è portato di prima mattina a casa di Chiara, forse per ottenere o fornire spiegazioni verbali, che al contrario hanno fatto si’ che lo stesso si vedesse ‘costretto’ ad aggredire la vittima e ad ‘eliminarla’ lanciandola giu’ dalle scale. Si puo’ quindi sostenere che anche se il movente dell’omicidio e’ rimasto sconosciuto, ancora una volta e’ la scena del crimine a individuarlo in quel rapporto di  intimità scatenante una emotività che non può che appartenere a un soggetto particolarmente legato alla vittima”. In via ipotetica, i giudici si soffermano sulla possibilita’ che a fomentare la furia di Stasi possa essere stata la “passione” per la pornografia coltivata dal giovane. “Sicuramente Alberto Stasi deteneva consapevolmente nel suo computer migliaia di immagini di contenuto pornografico, tutte da lui catalogate e classificate in cartelle diversamente denominate (…). Da alcune di tali cartelle emerge l’interesse dell’imputato per alcuni temi che inducono a riflettere. Ci si riferisce, in particolare, alle immagini di donne incinte riprese durante atti sessuali, di donne mature in pose pornografiche, di scarpe di donne, di orge o di rapporti indotti con la forza, anche di natura omosessuale, anche raccapriccianti, di foto erotiche di ragazzine”. 

Rispetto all’obiezione della difesa che Chiara fosse a conoscenza della passione per la pornografia di Stasi, i giudici ribattono che “pur trattandosi in ogni caso di ipotesi, e’ evidente che un conto sono erotismo o pornografia condivisi, e percio’ consapevolmente accettati e fatti propri da due soggetti adulti, altro e’ venire a conoscenza di interessi del partner segreti, o di natura tale da non poter essere facilmente digeriti, ma al contrario molesti o dolorosi, o comunque idonei a porlo in una diversa luce, anche molto negativa”. 

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