Separazioni e divorzi. Il TAR del Lazio accoglie il ricorso di AIAF a tutela del coniuge più debole

ROMA – L’ Ufficiale dello Stato Civile è un mero certificatore dell’accordo delle parti, non può accogliere richieste di separazione, divorzio o modifica, ai sensi dell’art. 12 del D.L 132\14 convertito con L.162|14,se le parti hanno concordato il versamento di un contributo di mantenimento mensile o un assegno divorzile anche in soluzione una tantum.

Questo ribadisce la Sentenza del TAR del Lazio del 7 luglio 2016 accogliendo il ricorso che AIAF – ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORI aveva fatto insieme all’Associazione Donna Chiama Donna Onlus contro l’interpretazione fornita dal Ministero degli Interni che aveva letto in tale accordo la possibilità di versare assegni di mantenimento, sfavorendo chiaramente il coniuge piu “debole”.

Stiamo parlando dell’art. 12 del d.l. n. 132/2014 convertito dalla L.162/2014 che prevede al comma 3, che l’accordo di separazione o divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile “…non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.

Alessandro Sartori, Presidente AIAF, plaude alla decisione del TAR e sottolinea che “AIAF è intervenuta incisivamente  allo scopo di tutelare i soggetti coinvolti nell’accordo che di fronte ad una eccessiva semplificazione della procedura di separazione o divorzio avrebbero potuto vedere lesi i loro diritti fondamentali”.

Di seguito la sintesi della decisione “Il TAR del Lazio sezione Prima ter, Presidente Panzironi, estensore Tricarico, ha accolto il ricorso promosso da AIAF e Donna Chiama Donna Onlus, contro il Ministero dell’Interno , Ministero della Giustizia ed altri… Il ricorso chiedeva l’annullamento della Circolare n. 6\15 del 24.04.2015 prot. 1307 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali , Direzione Centrale per i Servizi Demografici, nella parte in cui, nell’interpretare la disposizione dell’art. 12 , comma 3, terzo periodo del D.L. 132\14, stabilisce  che nel divieto di “trasferimenti” patrimoniali non rientra la previsione della corresponsione di un contributo di mantenimento per il coniuge piu “debole” sia in separazione che in divorzio. Il TAR ha accolto il principio che ”escludere dall’ambito applicativo dell’art.12 del d.l. n.132\14 l’ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata , che peraltro vede la presenza solo eventuale – e non già obbligatoria- di avvocati e che attribuisce all’ufficiale dello stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo.

 

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