Boschi, una riforma inaccettabile

ROMA – La riforma Boschi-ha scritto Alessandro Pace che tuttora presiede con altri il comitato nazionale per il No al referendum – ha un contenuto disomogeneo e non consente agevolmente agli elettori, secondo quel che dice l’art.138 della Costituzione, di rispondere a un quesito unico e omogeneo.

La riforma consegue da un’iniziativa del governo e non da un’iniziativa parlamentare con il rischio di condizionarne l’approvazione alle scelte di indirizzo politico del Governo piuttosto che del Parlamento. La riforma Boschi, in ogni caso, nell’attribuire ai consigli regionali e non ai cittadini il diritto di eleggere il  Senato, viola la sovranità popolare di cui “la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto costituisce il principale strumento di manifestazione “come è stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 1 del 2014.

E la Consulta potrebbe dichiararne l’incostituzionalità perché la norma violerebbe “uno dei principi supremi della Costituzione” secondo quanto è stabilito nella sentenza n.1146 del 1988. E ancora:” Come scrisse nel 1948 Carlo Esposito, uno dei massimi costituzionalisti del Novecento: “Il contenuto della democrazia non è che il popolo costituisca la fine storica o ideale del potere ma che abbia il potere; non già che abbia solo il potere costituente ma che a lui spettino i poteri costituiti;e che a lui spettino i poteri costituiti; e che non abbia la nuda sovranità (che praticamente non è niente) ma l’esercizio della sovranità (che praticamente è tutto)”. E non vale l’affermazione dei sostenitori della riforma che parlano di riforma indiretta. Leopoldo Elia precisò che si ha “elezione indiretta  “in senso proprio” solo quando siano previsti a tal fine dei “grandi elettori” che a loro volta eleggeranno 349 senatori.

Affermare che il popolo italiano eleggerebbe indirettamente il Senato perché i Consigli Regionali eletti dal popolo leggerebbero a loro volta i senatori è quindi una vera baggianata. E’ come dire che il popolo italiano elegge il Presidente della Repubblica perché il Presidente  viene eletto da Camera e Seanto che sono eletti dal popolo.
Si tratta di un’analogia superficiale e, come tale, giuridicamente improponibile. Il Senato con la riforma Boschi non è abolito ma ne è ribadita la funzione legislativa e quella di revisione costituzionale ma non essendo stato eletto direttamente dal popolo, il Senato sarebbe privo di legittimazione democratica.
I nuovi senatori continuerebbero a fare i sindaci o i consiglieri regionali e per l’importanza e l’onerosità delle funzioni senatoriali sarebbero nell’impossibilità di curarne il puntuale espletamento. La differenza tra il nuovo Senato italiano e quello americano è notevole. Negli Stati Uniti ciascun senatore lavora a tempo pieno e gode per giunta della collaborazione di uno staff di 34 persone tra consulenti e impiegati. Perché contro i senatori italiani non avrebbero il tempo necessario per assolvere a tutte le funzioni connesse alle loro cariche.

I futuri senatori godrebbero di un rimborso spese e di una “immunità personale” dagli arresti e dalle perquisizioni personali e domiciliari  e dai sequestri della corrispondenza,col rischio di trasformare il Senato in un refugium peccatorum .

La riforma amplia il potere di iniziativa legislativa del Governo mediante la previsione di disegni di legge “attuativi del programma di governo” , da approvare, da parte della Camera dei deputati dalla deliberazione d’urgenza dell’assemblea. Il che rischia di restringere ulteriormente gli spazi per l’iniziativa legislativa parlamentare -attualmente ridotti al solo 20 per cento-grazie a possibili capziose interpretazioni estensive sia del concetto di “programma di governo” sia del concetto di “attuazione del programma”- Naturalmente la riduzione del numero dei senatori da 315 a 100 rende irrilevante il voto dei senatori nelle riunioni del Parlamento in seduta comune. Né si può dire che la riforma snellisce il procedimento legislativo perché   prevede otto distinti iter di approvazione legislativa con il rischio di non infrequenti conflitti procedurali che potrebbero addirittura configurare vizi di legittimità costituzionale di natura procedimentale di competenza della Corte costituzionale.

Rispetto alle opposizioni si può dire che la riforma Boschi, pur senza abolire il Senato, ne ha svuotato il ruolo di contropotere politico esterno alla Camera dei deputati senza compensare tale svuotamento con il rafforzamento del sindacato ispettivo, tra cui l’introduzione del potere di inchiesta da parte di un quarto dei componenti delle assemblee, come previsto  in Germania dal 1918 e con successo.

Il “nuovo” articolo 64 della riforma Boschi si limita infatti a rinviare ai regolamenti delle due Camere il compito di garantire i “diritti delle minoranze parlamentari” e al regolamento della sola Camera dei deputati “lo statuto delle opposizioni”. Poiché però i regolamenti parlamentari devono essere approvati comunque dalla maggioranza dei componenti dell’assemblea,è di tutta evidenza che sarà il partito che ha  la maggioranza assoluta o relativa a condizionare il diritto delle minoranze o delle opposizioni. E vedremo in seguito quale sarà questo partito dopo le amministrative,i l referendum e le nuove elezioni politiche.  Per ora questo è ancora incerto.

Sul rapporto Stato-Regioni la riforma ha un impatto micidiale. La riforma attribuisce allo Stato oltre 50 materie sotto 21 numeri dalla a alla z e alla responsabilità esclusiva delle Regioni soltanto 15 materie di contenuto prevalentemente organizzativo. Si attribuisce al Governo e alla Camera la possibilità di intervenire in qualsiasi materia di competenza esclusiva delle Regioni quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica ed economica della Repubblica o la tutela dell’interesse nazionale”.

Inoltre nella riforma Boschi si attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato il compito di dettare le “disposizioni generali e comuni” in materie come la tutela della salute,le politiche sociali, l’istruzione anche universitaria, l’ordinamento scolastico, le attività culturali e sul turismo e molte altre, sena però prevedere in favore delle Regioni la necessaria potestà legislativa di attuazione. Dimentica altresì di attribuire la competenza legislativa esclusiva in materie impor tanti quali la circolazione stradale, i lavori pubblici, l’industria,   l’agricoltura, l’artigianato , l’attività mineraria , le cave,  la caccia e la pesca.

L’ultima domanda che un giornalista fa al professor Pace interessa particolarmente chi scrive perché riguarda quel che disse Giorgio La Pira quando affermò che “la Costituzione è la casa comune degli Italiani”. La riforma Boschi persegue un simile obbiettivo? E Pace risponde:”Neanche per sogno. IL fatto che il risultato della sesta e ultima votazione della legge Boschi abbia registrato su 630 deputati 361 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti, conferma la natura divisiva e non inclusiva (la “casa comune!) della riforma di Renzi.

 

Condividi sui social

Articoli correlati