Una domenica tra seggi e mare

Al voto politico per le Europee ed Amministrativo in due Regioni (Abruzzo e Piemonte) ed oltre 4000 Comuni, con molte sfide nelle città Capoluogo

Importante turno elettorale sia politico (Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europee) che amministrativo (Elezioni per il rinnovo di Sindaci e Consiglio Comunali in oltre 4000 Municipi, con molte sfide nelle città capoluogo). Ecco un vademecum che illustra, nel dettaglio, tutto quanto è necessario sapere per affrontare il voto ed evitare errori che potrebbero vanificare il nostro diritto ad esprimere il consenso, sia per le Europee che per le amministrative.

Le Elezioni Europee

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna). Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza. Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. Un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali. I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

Elezioni Regionali in Piemonte ed Abruzzo

Le elezioni regionali in Piemonte sono disciplinate con legge statale, salvo limitati aspetti di dettaglio disciplinati da normativa regionale. L’elettore, con la matita copiativa, utilizzando un’unica scheda, potrà esprimere il proprio voto: tracciando un segno di voto solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale: il voto così espresso è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata; tracciando un segno di voto sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata; tracciando un segno di voto nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale non collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale, sebbene non collegate fra loro (c.d. voto disgiunto); tracciando un segno di voto solo sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali: il voto è così valido solo per la lista regionale e non può essere attribuito ad alcuna lista provinciale, neppure se collegata a quella regionale votata; manifestando un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata: a tal fine scriverà il cognome oppure il nome e cognome e, se occorre, la data di nascita, sulla apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale stessa. Le elezioni regionali in Abruzzo sono disciplinate con legge regionale. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista provinciale; inoltre può esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere della lista provinciale votata. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto: tracciando un segno di voto per una delle liste provinciali nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza: in tal caso scriverà il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. Il voto espresso per una delle liste provinciali è contestualmente attribuito al candidato Presidente collegato alla lista provinciale e alla coalizione di cui la lista stessa fa parte; tracciando un segno di voto solo sul nominativo del candidato Presidente: il voto è attribuito al solo candidato Presidente. È importante evidenziare che: se il segno di voto è espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente il voto è attribuito al solo candidato Presidente; non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista provinciale diversa da quelle a lui collegate è nullo; il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

 

Ecco invece il vademecum per gli elettori che dovranno esprimere il loro voto alle elezioni Comunali

Nei Comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali. Ciascun candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato Sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti: votare per un candidato Sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia.

Viene eletto Sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare (ballottaggio) per questi ultimi la seconda domenica successiva. Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Una volta eletto il Sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Come si vota nei Comuni superiori ai 15mila abitanti

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti si vota sempre con una sola scheda, sulla quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi:

1. tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato Sindaco da quest’ultima appoggiato;

2. tracciando un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la preferenza per uno dei candidati alla carica di Consigliere appartenenti alla stessa lista, e tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato Sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto “voto disgiunto”;

3. tracciando un segno solo sul nome del Sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate.

Nei Comuni con più di 15.000 ab. è eletto Sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno).

Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare la seconda domenica successiva per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio).

In caso di parità di voti al primo turno, verrà ammesso al ballottaggio il candidato alla lista più votata (maggiore cifra elettorale) e, in caso di ulteriore parità, verrà ammesso il più anziano di età (gli stessi criteri saranno usati in caso di parità nel ballottaggio).

Al secondo turno viene eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per stabilire la composizione del Consiglio si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo. In pratica, se la lista o l’insieme delle liste collegate al candidato eletto Sindaco nel primo o nel secondo turno non hanno conseguito almeno il 60% dei seggi ma hanno ottenuto nel primo turno almeno il 40% dei voti, otterranno automaticamente il 60% dei seggi.

I seggi restanti saranno divisi tra le altre liste proporzionalmente alle preferenze ottenute.

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