E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare gli effetti della nuova regolamentazione comunitaria sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che tra l’altro completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 con l’obiettivo di evitare che i consumatori siano indotti in errore e quindi chiarendo le condizioni d’uso del termine «prodotto di montagna» per i prodotti di origine animale. Una decisione opportuna - sottolinea la Coldiretti - per evitare il rischio che tale denominazione venga usata a sproposito come purtroppo spesso avviene in Italia a danno dei consumatori e degli allevatori. In Italia - denuncia la Coldiretti - due prosciutti su tre oggi provengono da maiali allevati in Olanda, Danimarca, Francia, Germania e Spagna senza che questo venga evidenziato chiaramente in etichetta e sul mercato è facile acquistare prosciutti contrassegnati dal tricolore, con nomi accattivanti come prosciutto nostrano o di montagna, che in realtà non hanno nulla a che fare con la realtà produttiva nazionale.
Con il nuovo regolamento si afferma che questa indicazione facoltativa di qualità può essere applicata – precisa la Coldiretti - ai prodotti forniti da animali purché allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone. In deroga a tale principio – continua la Coldiretti - gli animali devono essere stati allevati per almeno due terzi del loro ciclo di vita nelle zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone, o almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
Anche per i mangimi degli animali sono previsti requisiti specifici: quelli che non possono essere prodotti nelle zone di montagna non devono superare il 50% della dieta annuale per gli animali, espressa in percentuale di materia secca, il 40% nel caso di ruminanti come mucche e il 75% per i maiali. Per il miele – continua la Coldiretti - il regolamento prevede che per usufruire dell’indicazione facoltativa di qualità il nettare e il polline deve essere raccolto nelle zone di montagna, mentre lo zucchero di alimentazione delle api non deve provenire necessariamente dalle stesse zone. Lo stesso principio vale per i prodotti di origine vegetale, per cui le piante devono essere coltivate nelle zone di montagna, mentre i prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato, usati come ingredienti, così come le erbe, le spezie e lo zucchero, possono provenire fuori dalle zone di produzione a condizione che non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti. In deroga al Reg. (UE) 1151/2012 alcune operazioni di trasformazione possono avvenire al di fuori delle suddette zone, ma ad una distanza non superiore ai trenta chilometri dalle zone di montagna e gli Stati membri possono ridurre o annullare tale distanza.
La deroga – conclude la Coldiretti - riguarda le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e dei prodotti lattiero caseari in impianti in funzione il 3/1/2013, la macellazione di animali e il sezionamento e disossamento delle carcasse e la spremitura dell’olio di oliva.