Cassazione respinge richiesta di risarcimento per la perdita del tempo libero

Il diritto al tempo libero non esiste, non e’ tra i diritti inviolabili dell’ uomo tutelati dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei diritti come il Trattato di Lisbona, perche’ costituisce una ”opzione” rimessa ”alla esclusiva autodeterminazione della persona che e’ libera di scegliere tra l’impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione”.

Lo sottolinea la Cassazione che ha respinto la richiesta di risarcimento del danno ”per la perdita del tempo libero” avanzata da un avvocato di Milano, Nicola Sculco, che aveva perso quattro ore per farsi aggiustare la linea telefonica per operare su Internet, a causa di errate informazioni fornite dal tecnico della Telecom.

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