Fatturazione elettronica, cosa bisogna sapere

Con la Legge numero 244 del 24 Dicembre 2007 (meglio conosciuta come la Legge di Bilancio 2008), è stato introdotto, all’articolo 1 commi 209-214, l’obbligo di fatturazione elettronica, che altro non è che la trasformazione in formato digitale della precedente fattura cartacea, con annessa catalogazione e registrazione su apposite piattaforme telematiche in grado di tenere una rendicontazione di tutti i movimenti e dei contatti cliente/fornitore.

L’introduzione di tale norma nasce dal recepimento, da parte del legislatore italiano, di un’indicazione da parte dell’Unione Europea, volta a gestire in modo telematico l’intero ciclo degli acquisti. Da ciò si avrebbero vantaggi di molteplice natura, quali ad esempio la sostanziale riduzione nell’utilizzo di carta e supporti fisici (ingombranti e facilmente manipolabili) e la maggiore tracciabilità e sicurezza delle transazioni, contribuendo così ad abbassare il rischio di evasione fiscale.

A livello tecnico quindi la fatturazione elettronica ha necessità di essere inalterabile, specialmente nelle parti riguardanti la data di emissione, il contenuto e l’autenticità. A tal fine esiste la cosiddetta “firma digitale”, cioè una firma elettronica che, utilizzando uno specifico algoritmo di cifratura, garantisce le caratteristiche sopracitate alla fattura elettronica. In parallelo vi è anche l’obbligo di utilizzare l’Electronic Data Interchange, che è una piattaforma di scambio di dati informativi a livello europeo. 

Dopo un periodo di transizione tra fattura cartacea e fattura elettronica, quest’ultima è stata resa obbligatoria nel giugno 2014 nel caso di rapporti con le pubbliche amministrazioni locali, e dal marzo 2015 anche per la pubbliche amministrazioni locali (il cosiddetto B2G, ossia Business to Government). Inoltre, dall’1 gennaio 2019 l’obbligatorietà è stata estesa anche a rapporti tra professionisti e imprese (B2B) e tra professionisti e privati, nel caso quindi di emissione di prestazioni o servizi (B2C).

È noto, perciò, che la fattura elettronica rappresenti il più importante documento amministrativo possibile per un professionista o un’azienda, in quanto traccia in modo completo le caratteristiche di qualsiasi operazione commerciale e relativi obblighi. È proprio la compilazione stessa della fattura che rappresenta il processo di specificazione dei vari aspetti fiscali e tributari (quali deducibilità o detraibilità) ma anche delinea i rapporti tra emittente e ricevente, il che fornisce una documentazione importantissima in caso di contenziosi (dalle ingiunzioni di pagamento fino ai rapporti in caso di cura fallimentare). L’emissione della fattura – e quindi l’accettazione da parte di emittente e ricevente sarà la certificazione di questi rapporti.

La legge indica quindi l’obbligatorietà di registrare la fatturazione solo in formato digitale. A tal proposito sono stati previsti alcuni modelli: 

  • FATTURAZIONE TELEMATICA: il mittente invia telematicamente al destinatario le informazioni relative alla fattura, quali data e contenuto. A questo punto per entrambi c’è l’obbligo della cosiddetta “materializzazione” cioè l’atto di trascrizione in formato cartaceo del contenuto della fattura e che avrà quindi valore legale. Ovviamente sono contemplate diversità nel formato di scrittura, ma sarà necessario che i dati corrispondano alla perfezione su entrambe le fatture dell’emittente e ricevente.
  • CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA: si tratta della digitalizzazione, indipendentemente dal formato di provenienza, dei documenti, garantendone quindi autenticità e durata nel tempo. Il termine “sostitutiva” sta a indicare proprio il fatto che tutte le caratteristiche legali del formato cartaceo, vengono trasferite al formato digitale, che acquisisce quindi valore legale e fiscale. È importante sottolineare che per questo tipo di fatturazione, la legge prevede una figura professionale chiamata “responsabile della conservazione sostitutiva” e che ha il compito di definire modalità e sistemi di conservazione delle fatture. 
  • FATTURAZIONE ELETTRONICA: ossia una fattura che nasce già completamente digitale, garantendo quindi autenticità e integrità da parte dell’emittente (tramite la sopracitata firma digitale), e che pure verrà conservata dal destinatario in formato interamente elettronico.

A fronte di tali diverse sfaccettature stanno proliferando negli ultimi tempi una serie di supporti e piattaforme (un esempio che negli ultimi tempi sta diventando popolare è la carta Soldo) che facilitano il percorso burocratico di ogni singola fattura, risparmiando molto stress al professionista e in qualche caso anche al commercialista. Alcune carte di credito sono persino connesse a dei gestionali che conservano e forniscono rapporti sulle varie fatture e sono in grado di comunicare automaticamente con le PEC o eventualmente altri sistemi. Trovate qui un comodo esempio su come possono interagire i sistemi gestionali e scoprire di più sulla fatturazione elettronica.

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