Alitalia. Cara Fornero, che fine faranno i cassa integrati dell’ex compagnia di bandiera?

ROMA – Le recenti decisioni del Governo in tema di pensioni sono state affrontate nei loro vari aspetti, dimenticandosi però di trattare la situazione di chi, posto in ammortizzatori sociali perché escluso dal mondo del lavoro, spesso come un vero e proprio accompagnamento verso requisiti pensionistici ormai cancellati, si troverebbe a vivere un dramma di dimensioni tragiche.

In pratica messo per strada dallo stesso Stato che, in molti casi, lo ha obbligato a entrare nel “tunnel” della Cigs. Il recente accordo di Termini Imerese ha di fatto cassato i requisiti (per coloro che sono entrati in mobilità) alla data della stipula del contratto. Ma è uno dei pochi esempi, visto che per molti lavoratori con accordi stipulati in passato, il congelamento dei requisiti non è previsto.
Un gruppo di ex lavoratori Alitalia ha scritto quindi una lettera al ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che illustra una situazione per certi versi paradossale, ma comune a molti altri.

Eccone il testo:

Illustre Ministro,
Voglia accogliere questo appello che Le giunge dalle migliaia di lavoratori ex Alitalia LAI posti coartatamente in cassa integrazione in seguito ai noti fatti relativi alla compagnia di bandiera posta in amministrazione controllata ed in parte confluita nella nuova Alitalia CAI.
La concertazione a suo tempo realizzata tra i Sindacati ed il gruppo industriale CAI, omologata dal Governo, prevedeva l’acquisizione dei più importanti assets della compagnia di bandiera e l’assunzione di personale selezionato per “juniority” stante il minor costo complessivo del lavoro. Con il decreto n. 134/2008 successivamente trasformato in legge n. 166/2008 venivano concessi 4+3 anni di Cigs e mobilità, indipendentemente dall’età anagrafica e delle aree geografiche di riferimento, a tutto il personale di Alitalia LAI, sulla base di specifici accordi in sede governativa. In questi accordi, prima di Cigs a rotazione, poi di Cigs a zero ore e successivamente di mobilità, per ogni società del gruppo venivano indicati i numeri dei lavoratori per tipologia destinatari di ammortizzatori sociali per un massimo di 4+3 anni, comunque non oltre la maturazione dei requisiti per il pensionamento per vecchiaia.

Il 14 ottobre 2008 fu sottoscritto un Accordo Quadro per consentire ad Alitalia CAI di assumere solamente 12.500 lavoratori, provenienti da Alitalia LAI e da AirOne, escludendo l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. Con il Lodo Letta, il 30 ottobre 2008, furono poi concordati i criteri di assunzione in Alitalia CAI di questi 12.500 lavoratori già Alitalia LAI e AirOne: CAI, in funzione del proprio piano aziendale, poteva non assumere il personale già Alitalia LAI che raggiungeva i requisiti pensionistici e i criteri di selezione degli ex Alitalia dovevano tener conto, nel seguente ordine di priorità, di area organizzativa, profilo professionale (possesso di abilitazioni/certificazioni), localizzazioni, anzianità aziendale e carichi familiari. (criterio completamente disatteso per ciò che concerne anzianità aziendale e carichi familiari). Se si fosse agito per la cessione delle attività come previsto sia dalle leggi europee che nazionali, tutto il personale di Alitalia LAI sarebbe dovuto passare in CAI e solo successivamente questa avrebbe potuto richiedere la Cigs/mobilità per il 50% del personale a seguito della ristrutturazione aziendale. Con sentenza della Corte Europea dell’11 giugno 2009, lo Stato Italiano è stato condannato per “Inadempimento alla Direttiva 2001/23/CE – Trasferimento d’impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Legislazione nazionale che prevede la disapplicazione ai trasferimenti d’imprese in stato di crisi”.

Si determinava – a parziale risarcimento dei lavoratori destinati alla cassa integrazione – l’erogazione di ammortizzatori sociali tali da consentire il conseguimento dell’80% della retribuzione soggettiva. Veniva allo scopo utilizzato il Fondo Speciale Trasporto Aereo (già esistente dal 2005 per la 291/04) alimentato mediante il sovrapprezzo di 3 euro su ogni biglietto aereo venduto in Italia. Il 25 gennaio 2010 viene emanato il Decreto Legislativo n. 5, in “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”, che modifica dell’art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 dichiarato incostituzionale ad ottobre 2009. Alla luce di ciò, il Governo non chiarisce con l’Inps se tale normativa si applicabile alle lavoratrici in cassa-integrazione. L’azione di supporto del Governo risultava dunque tronca, non avendo fatto seguito l’implementazione dei collegati amministrativi che potessero adeguatamente dirimere le problematiche sollevate con l’accordo quadro con particolare riferimento agli aspetti previdenziali e al mantenimento di brevetti e abilitazioni tecniche e di volo.

Si consideri che – paradossalmente – l’altissima specializzazione del personale ha comportato la fuoriuscita dal mercato del lavoro e la conseguente perdita dei requisiti di volo e/o tecnici per moltissime figure professionali di volo e di terra.

Quanto fin qui espresso preoccupa oltremodo i lavoratori i quali hanno nel frattempo subìto oltre alla rinuncia del proprio status lavorativo in cambio di una promessa e alla decurtazione delle proprie entrate salariali anche l’introduzione delle finestre di accesso e ora temono di vedere stravolte le personali condizioni previdenziali quo ante. Per il personale di terra è prevista l’Assicurazione Generale Obbligatoria, mentre per il personale navigante il Fondo Volo. Occorre anche sottolineare che il Fondo Volo prevede un rateo di contribuzione maggiorato pari al 43% delle retribuzioni, corrispondente alla riduzione di 5 anni del limite di vecchiaia determinato in funzione delle norme Enac di impiego degli equipaggi di volo che prevedono il limite anagrafico di 60 anni.

La riforma delle pensioni di anzianità dunque vedrebbe sfumare quanto concordato negli accordi sopra citati e porrebbe lo Stato nella curiosa posizione di inadempienza rispetto allo spirito teorizzato dall’accordo quadro, cui verosimilmente non hanno fatto seguito gli opportuni decreti attuativi e di perfezionamento dei dispositivi ad essi collegati. Logica vuole che di fronte al mancato congelamento di finestre e requisiti pensionistici individuali alla data dell’introduzione del dl 134 e della sua conversione in legge (166/08), essendo venute meno tali prerogative, i lavoratori posti coartatamente in Cigs siano riassunti da Alitalia CAI mantenendo inalterate le pre-esistenti qualifiche e mansioni (tutto ciò a scapito dei lavoratori più giovani, da indirizzare evidentemente a forme di cassa integrazione), ovvero che più verosimilmente mantengano il diritto ad usufruire dei previsti ammortizzatori sociali non onerosi per lo Stato fino al raggiungimento dei parametri di pensionamento per vecchiaia. (si ricorda che “chi aveva 25 anni di Fondo Volo minimi al 13 ottobre 2008, in divenire 32 al 13 ottobre 2015, ovvero chi aveva criteri di pensionabilità secondo le regole del Fondo Volo in sette anni, restando nel Fsta, sarebbe pagato con auto-sostentamento, senza aggravi per lo Stato, fino a concorso di assegno di pensione Inps”).

Ai Cittadini lavoratori pensionabili in sette anni (che tanto hanno speso nella loro vita per qualificarsi e raggiungere obiettivi di Alta Professionalità) è stata levata la dignità del lavoro; adesso, per che sorta di contrappasso, devono perdere la pensione pagata in oltre trent’anni di lavoro? Nella speranza che Lei intenda tenere conto della nostra speciosa situazione e che possa trovare una soluzione a questa problematica, La salutiamo deferentemente.

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