Falsa testimonianza. Prescrizione per l’avvocato Mills

MILANO – Il gip di Milano Valori, su richiesta del pm De Pasquale, ha dichiarato per l’avvocato inglese Mills il proscioglimento per prescrizione dall’accusa di falsa testimonianza.Nel 2003, Mills testimoniò al processo che vedeva imputato anche il premier (assolto in Appello e in Cassazione).

In pratica le affermazioni di Mills sui suoi presunti rapporti con Berlusconi, secondo l’accusa, configuravano il reato di falsa testimonianza. Il termine di prescrizione per questo reato è però di 7 anni e mezzo e, dunque, il pm ha chiesto al gip il proscioglimento per prescrizione, dichiarato poi dal giudice. Gli elementi che avevano portato alle indagini per falsa testimonianza erano emersi, infatti, alcuni anni dopo la deposizione. Nel febbraio del 2006, in particolare, dal pc di Mills, sequestrato dagli inquirenti, era saltato fuori un file, che sarebbe stato la ‘provà di un incontro nel dicembre 2002, tre mesi prima della testimonianza nel processo, tra Mills e, tra gli altri, e l’ex manager Fininvest Alfredo Messina. Per il prossimo 28 novembre, intanto, è prevista la testimonianza di Mills nel processo a carico del premier per corruzione in atti giudiziari. Con la prescrizione dichiarata dal gip per quest’accusa e, con l’eventuale dichiarazione di prescrizione per il legale inglese anche nel processo Mediaset per l’accusa di riciclaggio (il pm l’ha richiesta e i giudici decideranno il 21 novembre), il pm potrà chiedere di sentire Mills come teste ‘semplicè, e non come indagato o imputato in procedimento connesso, nel processo a Berlusconi. Il teste ‘semplicè ha l’obbligo di dire la verità, mentre il teste ‘assistitò può avvalersi della facoltà di non rispondere.

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