Corruzione. Da Camera, ok ad art. 10 sul falso in bilancio

ROMA – Sì dell’Aula della Camera all’articolo 10 del ddl anticorruzione relativo al falso in bilancio. In base al testo approvato, conforme a quello licenziato dal Senato, se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni.

La lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa. La stessa pena ridotta, (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le societa’ che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato e’ perseguibile a querela di parte (della societa’, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non d’ufficio. Introducendo nel codice civile un nuovo art. 2621-ter, la norma del ddl anticorruzione prevede, poi, una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio. toccherà il giudice a valutare l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

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