ROMA – Quella degli italiani con i droni è una vera e propria storia d”amore.
Solo nel 2015 ne sono stati venduti 100mila. A scopo ludico, cine-fotografico, imprenditoriale, postale, agricolo, per citare solo alcuni settori. Tuttavia, in tempi di allarme legato alla sicurezza contro le minacce del terrorismo (e minacce alla privacy), in Parlamento c’è chi ha deciso che non basta il regolamento, pur severo, dell’Ente nazionale dell’aviazione civile, ma deve essere una legge a ”istituzionalizzare” la passione tra i consumatori e questi oggetti volanti a pilotaggio remoto.
E’ stata depositata alla Camera la proposta del deputato Basilio Catanoso (Fi) volta a regolamentare il mercato e la circolazione di questi mezzi e a istituire una vera e propria banca dati. Una sorta ”motorizzaziione civile” per i veicoli dell’aria un tempo di stretto monopolio militare (i famosi Uav, unmanned aerial vehicles, da ricognizione, o armati e capaci di colpire chirurgicamente), ma che ora sempre più spesso popolano i cieli per il diletto di ragazzi e non, o per esigenze professionali degli adulti. La premessa è che sono poche le normative a livello internazionale in materia, fra le quali un memo della Commissione europea (la 14/259 dell’8 aprile 2014) che sottolinea le opportunità di sviluppo del mercato potenzialmente conseguibile nei prossimi dieci anni, stimabile in 1,5 miliardi di euro all”anno. C’è anche una dichiarazione del presidente della Commissione europea del 6 marzo 2015, la Dichiarazione di Riga, che aggiunge l’opportunità di definire una regolamentazione per l’uso dei droni, mentre, in Italia, l’Enac ha diramato i Regolamenti del 16 dicembre 2013 e del 16 luglio 2015, oltre ad un successivo emendamento del 21 dicembre 2015 con note e linee guida.
Ora, Catanoso propone una legge allo scopo di individuare un organismo di indirizzo, di coordinamento e di controllo degli interventi normativi e regolamentari da porre a presidio delle applicazioni civili dei droni, che “stanno diventando un fenomeno di massa, con velocità di crescita iperbolica”. Per i droni inferiori a 150 kg di peso gli Stati possono intervenire autonomamente, mentre per quelli di peso superiore la competenza è dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
Il problema nasce dal fatto che lo sviluppo tumultuoso del mercato riguarda i costruttori e gli operatori di droni al di sotto dei 25 kg (a volte anche sotto il singolo chilogrammo di peso). E’ evidente il panorama dei rischi: che si possa perdere il controllo del mezzo a causa dell’assenza del segnale radio di controllo con conseguenti possibili danni a persone, cose o altri velivoli che potrebbero trovarsi a bassa quota in prossimità dei droni. Oppure, la possibilità che i droni possano prestare il fianco ad atti illegali o di pura e semplice intrusione nella privacy personale. Catanoso rileva che al momento “se le Forze di polizia volessero eserci- tare un’azione di controllo, questa è di fatto impossibile oggi poiché, finché il drone non cade, non è possibile leggerne la targa, ancorché associata a un soggetto” e ricorda che negli Usa, invece, nei quali non vi è ancora una normativa completa e strutturata, è però obbligatoria la registrazione sul sito della Federal aviation administration (Faa).
E allora, l’articolo 1 della proposta prevede l’istituzione, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di una commissione che ha il compito di definire i princìpi e le azioni di carattere preventivo in materia di sicurezza sia del volo aereo che delle persone e delle informazioni. In particolare, la Commissione predispone e adotta le linee guida operative relative al complessivo riordino della regolamentazione della commercializzazione e delle attività dei droni nelle loro molteplici possibilità di uso e di impiego nella società civile. Un comitato provvede alle adeguate azioni informative e formative tramite i media e gli organismi scientifici e formativi, prevedendo, in caso di acquisto di droni, informazioni specifiche rivolte all”acquirente.
Le linee guida sono approvate con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Nei tre mesi successivi il governo apporta le eventuali modifiche al codice della navigazione, parte aerea. L’articolo 2 assegna all’Enac il compito di predisporre una banca di dati digitale per la registrazione di tutti i droni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l’Enac, dunque, istituisce e rende operativa una banca di dati digitale unica per la registrazione dei droni operanti in Italia, compresi quelli per uso ricreazionale, con esclusione di quelli giocattolo. La registrazione è estesa anche ai droni precedentemente venduti, riconosciuti, autorizzati o comunque posseduti. La banca di dati provvede, altresì, alla registrazione degli enti e dei soggetti proprietari o possessori di droni. Gli oneri della registrazione sono posti a carico del proprietario o del possessore del drone e sono stabiliti nella misura di 1 euro da corrispondere ogni anno. Infine, “chiunque utilizza un drone deve es- sere in possesso del certificato di registrazione alla banca di dati, aggiornato annualmente. Il numero di registrazione è riportato sul drone e sul radiocomando ed è comunicato elettronicamente alla stazione di radiocomando ai fini dell’identificazione del drone e dell”operatore durante il volo”.