ROMA – Con la circolare n. 63 del 20 marzo scorso, l’Inps ha comunicato i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, già determinati con decreto del 16 dicembre 2014 con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con la predetta circolare, l’Istituto previdenziale ha inteso sintetizzare i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita siccome previsti dal suddetto decreto ministeriale.
Per il triennio 2016-2018, dunque, per ottenere la pensione di vecchiaia, le lavoratrici devono aver compiuto 66 anni e 7 mesi, mentre i lavoratori 67 e 7 mesi.
Per la pensione anticipata, invece, sarà necessario aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, e 41 e 10 mesi, per le donne.
Sempre dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
Intanto, continuano a circolare indiscrezioni in merito a un imminente ritocco dell’attuale legislazione pensionistica.
Stando alle recenti dichiarazioni del neo presidente dell’Inps, Tito Boeri, per conoscerne il contenuto bisognerà attendere il prossimo mese di giugno.