Dopo addio di Marino parte l’iter per nominare il Commissario prefettizio

ROMA – Dopo le dimissioni di Ignazio Marino da sindaco di Roma, sarà il Prefetto della Capitale, Franco Gabrielli, ad avviare la procedura di scioglimento del consiglio comunale capitolino e l’iter di nomina del Commissario prefettizio che resterà i carica fino alla prima consultazione elettorale utile.

Una procedura, questa, che durerà al massimo 90 giorni e che scatterà nel momento in cui le dimissioni di Marino diventeranno efficaci e irrevocabili, e cioè dopo 20 giorni dalla presentazione o dalla comunicazione al Consiglio comunale, come lo stesso ormai ex sindaco ha sottolineato nella nota in cui ha comunicato le proprie dimissioni. Questi passaggi sono definiti dall’articolo 141 del Testo unico degli enti locali.

Di norma il Commissario è un alto funzionario dello Stato, quasi sempre di carriera Prefettizia. Tecnicamente, il commissario potrebbe anche essere lo stesso Franco Gabrielli: non ci sono infatti norme che vietano allo stesso Prefetto competente su quel territorio di assumere l’incarico, ma non è una prassi diffusa sia per una questione di opportunità, sia per un eventuale contrasto con l’attività ordinaria. Va poi precisato che i suoi poteri non sono limitati rispetto all’azione amministrativa del sindaco e che può nominarsi un vice e, nei casi delle grandi città, anche uno o due sub commissari. Il Tuel prevede che i consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno e indica tra i casi l’ impedimento permanente, la rimozione, la decadenza e il decesso del sindaco; le dimissioni del sindaco; la riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio; la mancata approvazione nei termini il bilancio.Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del ministro dell’Interno contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è poi pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale».

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