Marino formalizza dimissioni. Tra 20 giorni lo scioglimento del Consiglio

ROMA – Con la formalizzazione delle dimissioni dalla carica di sindaco di Roma di Ignazio Marino, protocollate oggi in base all’articolo 53 del Tuel, scatta la conta dei 20 giorni previsti per legge, al termine dei quali le dimissioni diventeranno efficaci e irrevocabili.

Trascorsi questi 20 giorni, sarà il prefetto della capitale, Franco Gabrielli, ad avviare la procedura di scioglimento del consiglio comunale capitolino e l’iter di nomina del Commissario che resterà in carica fino alla prima consultazione elettorale utile.Durante i prossimi 20 giorni sindaco, giunta e consiglio hanno solo poteri di ordinaria amministrazione. 

Al 21esimo giorno si avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale, cessano dalla carica assessori e consiglieri, la procedura sarà perfezionata entro 90 giorni, con un decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministero dell’Interno, che allegherà una relazione, decreto che contiene anche la nomina del Commissario straordinario che resterà in carica fino alla prossima tornata elettorale utile. Iniziata la procedura ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, nomina un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. 

Quindi al 21esimo giorno da oggi, il prefetto di Roma Gabrielli nominerà un commissario detto prefettizio, in attesa del perfezionamento dell’iter e della nomina del commissario straordinario, che  dovrà avvenire nei successivi 90 giorni. Di norma le due figure commissario straordinario e commissario prefettizio coincidono.I passaggi sono definiti dall’articolo 141 del Testo unico degli enti locali. Il Tuel prevede che i consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno e indica tra i casi l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza e il decesso del sindaco; le dimissioni del sindaco; la riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio; la mancata approvazione nei termini il bilancio.Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del ministro dell’Interno contenente i motivi del provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.Di norma il Commissario è un alto funzionario dello Stato, quasi sempre di carriera prefettizia. Tecnicamente, il commissario potrebbe anche essere lo stesso Franco Gabrielli: non ci sono infatti norme che vietano allo stesso prefetto competente su quel territorio di assumere l’incarico, ma non è una prassi diffusa sia per una questione di opportunità, sia per un eventuale contrasto con l’attività ordinaria. I poteri del commissario sommati sono quelli del consiglio, giunta e sindaco. Può nominarsi un vice e, nei casi delle grandi città, anche uno o due sub commissari. Il commissario straordinario reggerà le sorti della capitale fino al primo turno elettorale utile.

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