Fecondazione assistita. Scambio di embrioni, a rischio i diritti del minore

 

ROMA – I figli sono della mamma che li ha partoriti e il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio. Queste sono le norme di diritto stabilite dal codice civile in tema di filiazione che il Tribunale di Roma ha inteso applicare anche al controverso e drammatico caso avvenuto nell’Ospedale Pertini di Roma in cui due coppie, che non potevano avere figli, si erano sottoposte alla fecondazione assistita rimanendo in gravidanza solo una delle due donne che però, per un errore umano, portava in grembo i gemelli dell’altra coppia.

Un’ordinanza, dell’8 agosto 2014 frutto di pura interpretazione da parte dei giudici di merito della disciplina sulla fecondazione assistita e delle norme del codice civile sulla filiazione, non essendo prevista nel nostro ordinamento alcuna norma che regoli questo caso specifico. Certamente una posizione difficile da assumere anche dal Tribunale tenuto conto della compresenza di interessi e diritti costituzionalmente garantiti in totale conflitto fra di loro e della conseguente difficoltà  di arrivare ad un equilibrato contemperamento tra gli  stessi. Il comportamento responsabile della madre gestante che, pur informata dello scambio di embrioni, ha continuato la gravidanza e del padre, che ha immediatamente iscritto all’anagrafe i due gemelli alla loro nascita, hanno rafforzato nei giudici di merito la convinzione che dovesse prevalere il concetto di responsabilità genitoriale premiando qui genitori che hanno consapevolmente voluto i figli alla luce della normativa sulla procreazione assistita. Quest’ultima, oltretutto, vieta a coloro che hanno dato un consenso informato di attivare la procedura il disconoscimento di paternità e l’anonimato della madre” e pertanto una diversa interpretazione avrebbe violato in maniera evidente importanti norme  Costituzionali, sulla eguaglianza e sul rispetto dei diritti fondamentali del soggetto sia come singolo che nelle formazioni sociali. 

Ci si potrebbe domandare se questa posizione sia condivisibile e se effettivamente la Corte abbia realmente fatto prevalere l’efficacia di diritti inviolabili anche dei minori che oggi non hanno voce. E’ ormai principio indiscusso che le disposizioni che ricadono sui minori non possano che essere prese nel loro supremo interesse anche laddove si contrapponga a quello dei genitori o dei potenziali esercenti la potestà genitoriale. Le controverse disposizioni sulla fecondazione assistita, in effetti, aprono una serie di tematiche che ancora non sono state affrontate dalla stessa legge per ragioni legate in parte ad una timidezza culturale nei confronti di questa materia, ma anche dalla difficoltà oggettiva di stigmatizzare in norme generali ed astratte situazioni che hanno la necessità di essere valutate ed affrontate nella loro specificità. Sarà interessante seguire il corso della vicenda se la coppia esclusa dal rapporto filiale avrà intenzione di ricorrere contro tale decisione, approfondendo le motivazioni che saranno addotte dai giudici di grado superiore in un’eventuale pronuncia. Una cosa è certa, tutte le volte in cui le decisioni saranno assunte favorendo una posizione di comodo a favore dell’uno o dell’altro soggetto sacrificando i diritti soggettivi  del minore si creerà una profonda ed irrimediabile violazione non solo delle posizioni soggettive dello stesso minore, ma dell’ordinamento intero nei suoi principi fondamentali. 

 

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