ROMA – Il tempo della vita di ogni essere umano assume una valenza strettamente legata all’età anagrafica e il senso che gli eventi imprimono nella costruzione dei tratti fondanti la personalità dipende anch’esso dal momento in cui questi si manifestano.
Nella vita di un bambino o di un ragazzo un mese o un giorno vengono vissuti e percepiti in maniera spesso completamente diversa da quella degli adulti. L’approvazione delle norme che riconoscono e tutelano la condizione dei minori stranieri non accompagnati, avvenuta ieri in via definitiva alla Camera dei deputati, ha il pregio di anticipare il riconoscimento dello statuto giuridico di questi esseri umani. Soggetti che, senza saperlo e senza volerlo, si trovano catapultati in realtà sociali ignote, distanti e in una condizione di povertà e di solitudine che rende disumana la loro condizione personale.
Essere privi di diritti fondamentali fa scadere la società che li nega e le persone verso le quali questi diritti sono negati allo stato primitivo; uno stato, oggi, sinceramente inaccettabile. La direttrice tracciata da questa normativa va verso l’affermazione dell’attitudine all’accoglienza, non sulla base di un istinto compassionevole e caritatevole, ma sulla base di un riconoscimento dei diritti dei minori. È un complesso di disposizioni normative che suggellano il grande lavoro svolto dalle amministrazioni locali del nostro Paese e dalle pregevoli Ong, ma che segnano una linea di demarcazione sulla visione della vita umana. La vulnerabilità dei minori è il tratto fondativo delle procedure di accoglimento che sono state previste dalla legge approvata.
Il minore non accompagnato che arriva nel suolo italiano non può più essere espulso, ma deve essere subito inserito in un percorso stabile e certo di integrazione educativa, sanitaria e civica, tutta in linea con quanto imposto dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo. Questa assistenza viene svolta in nome del supremo interesse del minore, che potrà anche ricongiungersi con i propri familiari nel proprio Paese o altrove, ma solo ove questo sia corrispondente al suo unico e indiscutibile interesse. Non più periodi interminabili dentro luoghi promiscui di adulti e minori soli, in cui gli abusi e le sopraffazioni sui soggetti fragili costituiscono la norma, ma la previsione al massimo di trenta giorni in strutture di prima accoglienza per espletare le formalità indicate dalla legge per consentire al minore stesso di entrare nella sfera dei diritti e della soggettività giuridica riconosciuta.
L’affiancamento di figure che sin dal primo momento assistono il minore consente di colmare la lacuna affettiva di cui le bambine e i bambini che arrivano da soli risentono anche in maniera irrimediabile. Il sistema di accertamento dell’età non può che essere graduale e non invasivo e deve tener conto delle condizioni culturali e personali del minore stesso, che ha diritto di essere informato dei trattamenti sanitari che lo riguarderanno.
La legge approvata sancisce anche una rottura rispetto al sistema precedente in cui il destino dei minori che sbarcavano in Italia era segnato da una forma di abbandono dentro centri di accoglienza con adulti. O ancora da un meccanismo che sfuggiva al controllo sociale e statale e che li portava per ragioni di sopravvivenza in un circuito malavitoso di prostituzione, tratta o sfruttamento del lavoro minorile.
È una legge che ha il pregio di intervenire immediatamente nel processo educativo e formativo dei minori, facendo sì che quest’ultimi non percepiscano come ostile la società in cui stanno facendo il loro ingresso. Ciò contribuisce a formare cittadini del futuro, consapevoli e capaci di accettare un sistema di regole e di convivenza che hanno sentito come proprio sin dal principio.