Affittopoli a Milano. Apriamo gli elenchi anche a Roma

ROMA – La recentissima vicenda degli immobili di proprietà pubblica locati a prezzi di favore ad esponenti di spicco della città meneghina ha portato ad un effetto collaterale interessantissimo e , forse, ancora sottostimato, la decisione del Garante della Privacy.

In una città come Roma, dove il comune ha la proprietà di un patrimonio immobiliare immenso e di elevato valore, e dove il sito istituzionale del comune espone “2.583 beni del patrimonio disponibile gestiti in regime locativo, con circa 1500 alloggi oltre le pertinenze e circa 820 locali commerciali e magazzini” potrebbe essere di notevole interesse sapere a chi sono assegnati, con quali modalità l’assegnazione è stata fatta e qual è il canone pagato da ognuno dei conduttori di queste unità immobiliari.
Non lasciamoci confondere dalla convinzione che gli immobili di proprietà di un comune siano appartamentini in cui vive povera gente. Il patrimonio romano conta splendide location nelle traverse della centralissima, e costosissima,  Via dei Coronari ma anche appartamenti  negli esclusivi quartieri della capitale.

Chi fossero i conduttori di tali appartamenti non è  dato a saperlo, almeno fino ad oggi, per via di una malintesa tutela della privacy. Tuttavia la recente decisione del Garante per la protezione dei dati personali apre finalmente questo mondo sconosciuto al pubblico ed ai mezzi d’informazione, sempre evitando di ledere la dignità altrui.

Il Garante della Privacy ha infatti reso noto che, con riguardo alla conoscenza dei nominativi dei conduttori “da parte dei media, le norme sulla privacy non hanno inciso in modo restrittivo su quelle relative alla trasparenza amministrativa e all’accesso ai documenti. Spetta, anche in questo caso, all’amministrazione verificare se accogliere, sulla base dell’interesse e dei motivi rappresentati dagli organi di informazione, l’istanza di accesso. Una volta ritenuta legittima la richiesta di accesso, il giornalista sarà tenuto a valutare l’interesse pubblico nella diffusione delle informazioni lecitamente acquisite e verificare che esse siano pertinenti e non eccedenti, e comunque non lesive della dignità delle persone interessate.”.

Dazebao ha quindi deciso di chiedere anche al Comune di Roma di rendere noti i nominativi dei conduttori di tale patrimonio con indicazione del canone di locazione dovuto e della modalità di assegnazione dell’unità. Ciò su cui puntiamo è quindi conoscere a chi sono assegnati gli immobili, quanto si incassa e con quali modalità questi immobili sono pervenuti agli attuali affittuari.

Il Patrimonio  del Comune di Roma
 Abitazioni, locali ed aree

Le lettera inviata da Dazebao

Al sindaco di Roma
Gianni Alemanno

Alla luce del recente indirizzo assunto dal Garante per la Protezione dei dati Personali, che  alleghiamo, Le chiediamo di poter conoscere i nominativi degli assegnatari delle unità immobiliari rientranti nel patrimonio edilizio del Comune di Roma, con indicazione del canone annuo dovuto per ogni unità immobiliare e delle modalità che hanno portato il Comune a tale assegnazione.

In seguito a quanto emerso dopo la pubblicazione dell’elenco degli affittuari di altri patrimoni pubblici, crediamo sia prioritario dare un segnale di trasparenza del Palazzo e di buona amministrazione del patrimonio pubblico comunale.

Cordialmente
La redazione

Roma, 21 febbraio 2010

Immobili di proprietà pubblica e norme sulla privacy. 
La risposta del Garante a due enti pubblici milanesi

Le norme sulla protezione dei dati personali non pongono ostacoli alla conoscenza dei nominativi degli affittuari degli immobili di proprietà di enti pubblici da parte dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, laddove la richiesta sia utile per l’espletamento del loro mandato.
Lo ha chiarito il Garante privacy in risposta ai quesiti posti nei giorni scorsi da parte di due strutture milanesi, Ospedale Maggiore Policlinico e Pio Albergo Trivulzio, riguardo alla messa a disposizione dei dati relativi agli immobili di loro proprietà.

La normativa sulla protezione dei dati personali – ha sottolineato l’Autorità – “non rappresenta un ostacolo alla trasparenza amministrativa, specie laddove quest’ultima riguardi il corretto utilizzo di beni e risorse da parte di soggetti pubblici”.

In tale quadro, i consiglieri comunali provinciali e regionali hanno il diritto di ottenere dalle amministrazioni di riferimento, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per l’espletamento del loro mandato. Spetta dunque alle due strutture ospedaliere verificare che le richieste dei consiglieri siano riferite al mandato istituzionale. I consiglieri, da parte loro, una volta ottenute tali informazioni, sono comunque tenuti a garantire la necessaria riservatezza nel caso in cui i dati ricevuti siano sensibili o tali da ledere la dignità delle persone.

Anche riguardo alla conoscenza di tali informazioni da parte dei media, le norme sulla privacy – ha ricordato il Garante – non hanno inciso in modo restrittivo su quelle relative alla trasparenza amministrativa e all’accesso ai documenti. Spetta, anche in questo caso, all’amministrazione verificare se accogliere, sulla base dell’interesse e dei motivi rappresentati dagli organi di informazione, l’istanza di accesso. Una volta ritenuta legittima la richiesta di accesso, il giornalista sarà tenuto a valutare l’interesse pubblico nella diffusione delle informazioni lecitamente acquisite e verificare che esse siano pertinenti e non eccedenti, e comunque non lesive della dignità delle persone interessate.
Per quanto riguarda, infine, la pubblicazione sui siti web di dati personali relativi agli affittuari, il Garante ha precisato che essa è in generale ammessa se prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale presupposto, gli enti interessati possono comunque prevedere la diffusione di tali informazioni nell’ambito del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità che ogni amministrazione è tenuta a predisporre. Anche in questo caso, nella diffusione dei dati deve essere sempre rispettato il principio di pertinenza e non eccedenza.

Roma, 16 febbraio 2011

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