Decreto lavoro, il Governo ottiene la fiducia alla Camera

Ora la discussione, le polemiche e i rischi per Renzi passano al Senato

 

ROMA – Disco verde sulla fiducia posta dal Governo al cosiddetto Decreto Poletti, che da nuove regole alle politiche contrattuali del lavoro. Il provvedimento del Governo Renzi è passato con 344 voti favorevoli e 184 contrari.

La decisione di porre la fiducia era stata presa nel vertice di maggioranza con i ministri del Lavoro Giuliano Poletti e dei Rapporti con il parlamento Maria Elena Boschi, dopo che una riunione di maggioranza era finita senza trovare un accordo, soprattutto sulle richieste formulate dal Nuovo Centroi Destra di Angelino Alfano.

Malgrado le tensioni è stato lo stesso Alfano a stemperare i toni parlando di un Decreto che rappresenta “un grande passo avanti rispetto alla riforma Fornero, un grande avanzamento. Il governo – ha voluto puntualizzare il leader di Ncd con un chiaro riferimento alle divisioni con una parte consistente del Pd – aveva approvato un testo a cui avevamo dato 10 e lode. Poi, la sinistra del Pd ha fatto fare alcune modifiche che noi non condividiamo”. Ma se alla Camera tutto è andato per il verso giusto, rischi l’Esecutivo potrebbe correrli al Senato, dove, se venissero approvati emendamenti sostitutivi di quelli proprio della sinistra Pd, potrebbe rivelarsi infausto per Renzi questo passaggio parlamentare definitivo. E se questo aggiungiamo che Ncd potrebbe riformulare le richieste respinte, con la blindatura dell’attuale testo, il rischio potrebbe essere doppio. C’è da dire, però, che anche su questo punto Alfano ha mantenuto ferma la sua posizione: “Il governo vive un momento di luna di miele con il Paese. Noi vogliamo essere acceleratori di questo cambiamento e sosteniamo il Governo, che non corre alcun rischio”. Soddisfazione ed ottimismo da parte del ministro del lavoro Poletti, che ha dato il nome al Decreto. Per lui al Senato la discussione sul Dl, malgrado tutto, potrebbe incontrare meno inciampi di quelli trovati alla Camera. “Non credo ci saranno particolarissimi problemi. Le distanze sono alla portata. D’altra parte nel merito il decreto uscito dalla commissione di Montecitorio, dal punto di vista dei fondamentali, è così come l’aveva proposto il governo”.

Il ministro è più che convinto “che ci siano le condizioni di chiudere con un decreto assolutamente di valore”. Quanto ai punti che la trattativa al Senato si potrebbe riaprire dopo il muro contro muro all’interno della maggioranza, il ministro non sembra attendersi capitoli nuovi: “E’ chiaro che la discussione continuerà a puntare sugli elementi già emersi. Non mi aspetto novità”.

Ma polemiche politiche a parte ecco i punti più rilevanti del provvedimento approvato alla Camera.

 

Durata dei contratti a termine

Il contratto a termine non può avere una durata superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro. Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di individuare limiti diversi, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Nel computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

I diritti con la maternità

Per le lavoratrici il congedo di maternità intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza all’assunzione. A queste lavoratrici è anche riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.

 

Come cambiano apprendistato e formazione

Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonchè delle ore di formazione almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell’offerta formativa pubblica il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.

I diritti con i contratti di solidarietà

I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l’occupazione di cui e per un periodo non superiore ai 24 mesi, a una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è fissata dal decreto emendato al 35 per cento.

Condividi sui social

Articoli correlati