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Il generale Ganzer si accordava con i narcotrafficanti. Motivazioni shock dei giudici di Milano

MILANO – Secondo i giudici dell’ottava sezione penale di Milano, presieduta da Luigi Caiazzo, il generale dei Ros Giampaolo Ganzera, condannato a 14 anni di reclusione, «non ha minimamente esitato (…)a dar corso» a operazioni antidroga «basate su un metodo di lavoro assolutamente contrario alla legge, ripromettendosi dalle stesse risultati d’immagine straordinari per se stesso e per il suo Reparto».

Ganzer, sempre stando alle motivazioni di oltre 1.100 pagine, «non si è fatto scrupolo di accordarsi (…) con pericolosissimi trafficanti, ai quali ha dato la possibilità di vendere in Italia decine di chili di sostanze stupefacenti e ha loro garantito l’assoluta impunità». Il comandante dei Ros inoltre «ha tradito, per interesse personale, tutti i suoi doveri, e fra gli altri quello di rispettare e far rispettare le leggi dello Stato». I giudici, il 12 luglio scorso, oltre a Ganzer, avevano condannato altre 13 persone – a pene variabili dai 18 anni in giù – tra cui anche il generale Mauro Obinu e altri ex sottufficiali dell’Arma. L’accusa aveva chiesto per Ganzer 27 anni di carcere, ma i giudici lo avevano assolto dall’accusa contestata dalla Procura di associazione per delinquere e lo avevano condannato per episodi singoli di traffico internazionale di stupefacenti.

L’alto militare, secondo i giudici, ha una «preoccupante personalità» capace «di commettere anche gravissimi reati per raggiungere gli obiettivi ai quali è spinto dalla sua smisurata ambizione». Lo scrivono i giudici dell’ottava sezione penale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui hanno condannato l’attuale comandante del Ros dei carabinieri a 14 anni per traffico internazionale di droga. Nel motivare la mancata concessione a Ganzer delle attenuanti generiche, il collegio scrive che le stesse attenuanti non possono essere riconosciute «non solo per l’estrema gravità dei fatti, avendo consentito che numerosi trafficanti (…) fossero messi in condizioni di vendere la droga in Italia con la collaborazione dei militari e intascarne i proventi, con la garanzia dell’assoluta impunità, ma anche per la preoccupante personalità dell’imputato, capace di commettere anche gravissimi reati».

Inoltre, egli ha tradito il dovere «di essere leale con gli altri organi dello Stato con i quali avrebbe dovuto collaborare». Secondo le motivazioni dei giudici, ha tradito il dovere di «fare rispettare le leggi dello Stato, quello di contrastare la delinquenza e non favorirla (…), quello di essere d’esempio per tutti gli uomini che gli erano stati affidati». L’imputato «ha evitato, per quanto gli è stato possibile, di esporsi, facendo figurare altri come responsabili di iniziative che invece erano sue». Colpisce, si legge ancora nelle motivazioni, «nel comportamento processuale di Ganzer, non tanto il fatto che non abbia avuto alcun momento di resipiscenza (…) ma che abbia preso le distanze da tutte le persone che, con il suo incoraggiamento, avevano commesso i fatti in contestazione». Il generale, secondo i giudici, si è trincerato «sempre dietro la non conoscenza e la mancata (e sleale) informazione da parte dei suoi sottoposti». Così, si legge ancora, per «sfuggire alle gravissime responsabilità» ha «preferito vestire i panni di un distratto burocrate che firmava gli atti che gli venivano sottoposti».

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