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I supremi giudici bacchettano i colleghi che hanno convalidato l’arresto di Sabrina

TARANTO – Le sette diverse versioni fornite da Michele Misseri, riguardo all’omicidio della nipote Sarah Scazzi, sono tra  di loro incompatibili e sovente contrapposte  e ciascuna  porta con sé una totale o parziale, ma sempre significativa, quota di ritrattazione e, con essa, un grave segnale di inattendibilità.  E’ questa una delle motivazioni con cui la Cassazione ha annullato con un rinvio una delle ordinanze di carcerazione di Sabrina Misseri, ordinando al Tribunale del Riesame di Taranto di rivalutare tutto il materiale indiziario.

Infatti, i Supremi giudici, con la sentenza depositata oggi bacchettano i giudici che hanno confermato la custodia in carcere di Sabrina, non sostenendo l’estraneità della ragazza all’omicidio di Sarah, ma criticando aspramente la circostanza di aver dato retta al racconto di Michele Misseri senza  alcuna verifica dei comportamenti da lui effettivamente tenuti  e soltanto riscontrando il suo racconto con le sue stesse dichiarazioni mentre il procedimento di verifica deve essere  compiuto dall’esterno. La Suprema Corte, inoltre, accogliendo le obiezioni sollevate dalla difesa di Sabrina sui metodi usati dai magistrati nell’interrogatorio di Michele Misseri, rilevano che non è stato tenuto nel debito conto la  suggestionabilità  dell’uomo, il quale, ricorda la Cassazione, aveva già ricevuto dal Gip il richiamo  a non mentire. Per la Cassazione, inoltre, il Tribunale del Riesame non ha dato sufficienti spiegazioni agli altri tre elementi in base ai quali, oltre alle dichiarazioni accusatorie del padre Michele, è stata incarcerata Sabrina: le dichiarazioni della sua amica Pisanò, la retrodatazione dell’orario del delitto e il movente delle gelosia.

La Cassazione muove altresì delle obiezioni anche sulla retrodatazione dell’ora dell’omicidio di Sarah Scazzi.  “La ricostruzione dei movimenti della vittima in prossimità dell’ora della sua scomparsa e conseguentemente la retrodatazione dell’ora dell’omicidio in guisa da sconfiggere le stringenti deduzioni difensive sulla impossibilità che l’azione omicidiaria attribuita alla ricorrente potesse essersi svolta nel ristrettissimo lasso temporale all’inizio individuato -dice la Cassazione- riposa principalmente sulla deposizione del test Petrarra”. Secondo la Suprema Corte,  la serrata ricostruzione temporale operata sulla base delle indicazioni del test si pone obiettivamente in contrasto con le dichiarazioni che, secondo lo stesso provvedimento impugnato, aveva reso la madre della vittima, la quale aveva collocato l’uscita di casa di Sarah intorno alle 14.30 e aveva riferito che la stessa aveva detto di avere appena ricevuto un messaggio di Sabrina che la chiamava per andare al mare.

Ora la Cassazione fa notare che il Tribunale del Riesame di Taranto non ha spiegato  per quale ragione Sarah avrebbe dovuto mentire a sua madre. Quanto all’assunta falsità dell’alibi rappresentato dal messaggio inviato alle 14.24, al successivo e allo squillo di risposta di Sarah, la Cassazione dice che «non è congruamente giustificato». Debole anche il movente della gelosia per un ragazzo. Secondo la Cassazione il movente attribuito a Sabrina Misseri è affetto da «esilità a fronte del delitto di omicidio commesso. Il solo movente, per il carattere di ambiguità che è ad esso intrinseco, non è comunque mai di per sè assimilabile ad un grave elemento indiziario e in tanto può fungere da aspetto rafforzativo del quadro probatorio in quanto gli altri elementi siano precisi e convergano a un unico significato», ricorda la Cassazione citando la sentenza Andreotti.

In conclusione per la Cassazione il Tribunale di Taranto, nel convalidare la custodia cautelare a Sabrina Misseri lo scorso 18 gennaio, ha commesso un errore nella sostanza:  la scelta d’acchito dell’opzione interpretativa sfavorevole all’imputata; la totale assenza di considerazione della possibilità di letture divergenti e, nello specifico di adeguate risposte alle obiezioni difensive . Secondo la Cassazione i giudici del Tribunale di Taranto ora dovranno rivalutare  il materiale indiziario nell’ottica di una ragionevole probabilità di colpevolezza e di condanna», applicare «la regola di giudizio a favore dell’imputato in caso di dubbio , e dare una  adeguata confutazione delle obiezioni difensive che prospettano tesi plausibili.

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