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Farmaci. Informare i cittadini sugli equivalenti

Federconsumatori: “Guarire coniugando risparmio e sicurezza si può”

ROMA – In questi giorni stiamo assistendo all’ennesima ondata di polemiche sul tema dei farmaci equivalenti.
Questi ultimi, come abbiamo già sottolineato, non sono affatto medicinali di serie B ma sono anzi identici a quelli ‘griffati’ in termini di efficacia e sicurezza. I farmaci equivalenti offrono consistenti possibilità di risparmio poiché il loro prezzo è inferiore almeno del 20% rispetto al costo di quelli di marca.
Federconsumatori insiste sulla necessità di garantire una campagna di informazione per l’utilizzo dei medicinali equivalenti, che in Italia si attesta su una percentuale nettamente più bassa rispetto alla media europea. La conoscenza dell’argomento da parte dei cittadini risulta fortemente condizionata dalle resistenze della lobby delle case farmaceutiche nonché dalla carenza di notizie sulle proprietà dei farmaci stessi, di cui occorre quindi incrementare la produzione e facilitare la diffusione.
 
I cittadini hanno il diritto di sapere che:
–          I farmaci equivalenti possono essere messi sul mercato nel momento in cui scade il brevetto del medicinale di marca. La scadenza del brevetto, infatti, fa perdere l’esclusiva concessa ad una determinata casa farmaceutica e consente la commercializzazione di farmaci con lo stesso principio attivo, naturalmente a prezzi inferiori.
–          Dal punto di vista dell’affidabilità, l’equivalente non differisce dal generatore, poiché viene sottoposto agli stessi controlli di qualità e sicurezza. Inoltre l’equivalente, per essere definito tale, deve presentare la stessa tipologia e quantità di principio attivo del farmaco di marca e deve superare lo studio di bioequivalenza,  che stabilisce l’effettiva corrispondenza tra i due medicinali.
–          La certificazione e il via libera alla commercializzazione competono all’Organizzazione mondiale della sanità, al Ministero della Salute e all’Aifa (Agenzia italiana del farmaco)
–          Di recente sono stati introdotti nuovi obblighi in materia di prescrizioni: un medico che prenda in cura un paziente per la prima volta per una patologia cronica è tenuto ad indicare nella prescrizione solo il principio attivo del farmaco (obbligo che sussiste anche nel caso in cui il medico curi il paziente per un nuovo episodio di una malattia non cronica), ferma restando comunque la possibilità di indicare nella ricetta il nome di un medicinale specifico nella ricetta esplicitando una sintetica motivazione. 

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