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Minori. Ratificata convenzione di Lanzarote. Nel codice entra la parola pedofilia

Arriva il nuovo reato di Grooming. Pene più severe

ROMA  – Dopo di tre anni e sei passaggi parlamentari, tra Camera e Senato il Senato ha approvato in via definitiva, all’unanimità, la ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. Il testo, che aveva cominciato il suo percorso a Montecitorio nel 2009, detta alcune norme di adeguamento interno, volte a modificare, in particolare, il codice penale, il codice di procedura penale e l’ordinamento penitenziario. Si tratta di un documento con il quale i Paesi aderenti (sono 41 finora quelli che l’hanno sottoscritta e 10, compresa l’Italia, quelli che l’hanno ratificata) si impegnano a rafforzare la protezione dei minori adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno degli abusi, sia per il perseguimento dei rei, nonchè per la tutela delle vittime.
Tra le novità, entra a far parte nel nostro codice penale la parola pedofilia con l’introduzione del nuovo articolo 414 bis: «Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia»,  punita con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, «pubblicamente, fa apologia di questi delitti». Non potranno essere invocate, «a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».  

Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) disciplina i reati di grooming (l’adescamento attraverso internet) che è una vera e propria novità nel nostro ordinamento, e di turismo sessuale. La Convenzione delinea inoltre misure preventive che comprendono lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi, stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l’istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.
In estrema sintesi, il testo prevede, oltre alla ratifica della Convenzione e all’individuazione presso il ministero dell’Interno dell’Autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, disposizioni di adeguamento dell’ordinamento interno: inserisce nel codice penale due nuovi delitti: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e adescamento di minorenni; inasprisce le pene per i delitti di maltrattamenti in famiglia in danno di minori, associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati a sfondo sessuale in danno di minori.

Il provvedimento interviene anche sul tema delle misure di prevenzione personali (con particolare riferimento al divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati da minori); limita la concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia, nonchè di violenza sessuale; ammette al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, le persone offese dai suddetti delitti.

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