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ROMA – Il nuovo processo d’appello a carico di 5 medici dell’ospedale Pertini in relazione alla morte di Stefano Cucchi dovra’ verificare se vi siano state condotte omissive da parte dei sanitari per impedire il decesso del giovane, che venne ricoverato nella struttura protetta del nosocomio, e per fare cio’, cercare di raggiungere la “necessaria certezza” sulla “causa materiale” della morte.

Lo spiega la quinta sezione penale della Cassazione, nelle 57 pagine di motivazione della sentenza con cui, lo scorso dicembre, rese definitive le assoluzioni degli agenti di Polizia penitenziaria finiti sotto processo, e, invece, annullo’ con rinvio quelle pronunciate nei confronti dei medici del Pertini. “In tema di responsabilita’ professionale del sanitario – scrivono nella sentenza i giudici di piazza Cavour – nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del sanitario e l’evento lesivo non si puo’ prescindere dall’individuazione di tutti gli elementi concernenti la ‘causa’ dell’evento (morte o lesioni del paziente) giacche’ solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia e’ poi possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario”. Nel caso in esame, “l’esatta individuazione della ‘causa materiale’ della morte di Cucchi, cioe’ della patologia che ne ha determinato il decesso – si legge ancora nella sentenza depositata oggi – rappresenta pertanto il necessario antecedente su cui innestare l’indagine sul nesso di causalita’ giuridica”.

La Suprema Corte, infatti, condivide la tesi del pm ricorrente secondo cui la decisione dei giudici di secondo grado di assolvere i medici presenta dei “vizi”, e non corrisponde ai “parametri di completezza, logicita’ e coerenza”, nel momento in cui esclude la “mancanza delle condizioni per procedere ad un’indagine sulla configurabilita’ del nesso causale tra la condotta dei medici e l’evento lesivo”. La Corte territoriale, evidenziano i supremi giudici, “si e’ limitata a soffermarsi su alcuni singoli e generici profili” (quali la “non facile e frequente diagnosi della sindrome da inanizione”, il “plausibile, ma non dimostrato, errore in cui sarebbe incorso il personale del carcere di Regina Coeli nell’attribuire a Cucchi un peso ponderale netto pari a 50 chili, desunto dall’impossibilita’ che la vittima, il cui peso nell’atto dell’esame autoptico risultava pari a 37-38 chili, avesse perso ben 12 chilogrammi in soli 6 giorni” e la circostanza che gli organi di Cucchi, all’esito dell’autopsia “non presentavano caratteristiche tipiche dei deceduti per sindrome da privazione di cibo e liquidi”) senza dare “contezza delle evidenze scientifiche”. Dunque, “l’avere giustificato l’impossibilita’ di giungere ad una decisione in termini di responsabilita’, anche per l’assenza ‘di precise linee guida’ nel trattamento della sindrome da inanizione o per le ‘condizioni concrete in cui i sanitari si sono trovati ad operare’, ovvero per la ‘complessita” e ‘oscurita’ ed ‘atipicita” delle condizioni di salute di Cucchi – conclude la Cassazione – non tiene conto della consolidata elaborazione al riguardo della giurisprudenza della Suprema Corte” secondo cui il medico “e’ sempre tenuto a prescegliere la migliore condizione curativa considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della volonta’ di quest’ultimo, al di la’ delle regole cristallizzate nei protocolli medici”.  

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