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Berlusconi-Procure. Quando il “fumus persecutionis” si traduce in impunità permanente (II parte)

I parlamentari e i membri del Governo dovrebbero poter subire il giudizio al pari di qualsiasi cittadino. Ogni forma di protezione e immunità non è altro che l’approntamento di uno scudo immunitario che la Costituzione vigente vieta

Nell’ottica storico-comparativa in cui affrontiamo il problema dello “scontro” fra Governo e Magistratura, notiamo subito una cosa: la speciale protezione di cui godono i parlamentari in molti sistemi, e in particolare nel nostro, è un retaggio della pre-modernità, cioè di sistemi proto-liberali nei quali il corpo dei magistrati era alle dirette dipendenze della Monarchia o comunque non aveva alcuna autonomia e indipendenza funzionali.

L’immunità come reperto pre-moderno

Questa considerazione è destinata a svolgere, secondo noi, un ruolo fondamentale nella comprensione dello stato presente. In linea generale, il sistema immunitario a protezione di parlamentari ha una sua giustificazione nel momento in cui sorge, quando le Camere elettive esprimono interessi ed esigenze della borghesia contrapposti a quelli dell’aristocrazia. Nell’Inghilterra del XVII secolo questa lotta sfociò in una guerra lunghissima, dove predominò per quasi trent’anni un personaggio come Oliver Cromwell e dove, alla fine, si ebbe una Restaurazione seguita dalla “gloriosa rivoluzione” del 1689 con la salita al trono di Guglielmo D’Orange, il quale assicurò il consolidamento dei poteri parlamentari e della borghesia produttiva. Ma, almeno fino alle Costituzioni liberali del secolo XIX, l’immunità parlamentare esprime un suo significato in quanto la Magistratura non può dirsi completamente un potere autonomo e indipendente, come presupposto dell’applicazione della teoria di Montesquieu. Nello stesso tempo, la borghesia tende a predominare ampiamente sull’aristocrazia, come ceto produttivo che quindi esprime i poteri dello Stato nella sua interezza.

Cade la ragione giuridica e storica delle immunità

Sotto il “combinato disposto” dell’autonomia della Magistratura e del rapido declino e scomparsa del potere aristocratico e delle Monarchie, i membri delle Camere elettive non avrebbero dovuto più temere alcunché. Non erano più un “contropotere” sociale ed economico contro cui l’aristocrazia si batteva e quindi non potevano essere più considerati un bersaglio per strumentali accuse penali. Infatti, in molti Paesi (compreso il Regno Unito dove le immunità di questo tipo nascono) non esiste niente di paragonabile al caso italiano, dove il deputato, prima del 1993, non poteva nemmeno essere indagato, dopo quella data, non può essere arrestato, perquisito, intercettato. E questo perché la legge ordinaria offre già ampie garanzie all’individuo sotto processo, vieta, se non in casi eccezionali, la carcerazione cautelare, presenta più gradi di giudizio e appresta tutte le tutele possibili alle difese. Un passo ancora in avanti in favore degli indagati e si giunge, come è nel nostro Paese, ad un diverso concetto delle garanzie processuali: l’impunità.

La situazione italiana

In Italia è successo qualcosa di diverso e di peggiore rispetto ad altri Paesi: la dittatura fascista, durata purtroppo un ventennio. I Padri costituenti, nel redigere l’articolo 68, secondo comma, della Costituzione ripristinarono l’antico sistema vigente nel periodo pre-moderno, impedendo qualsiasi procedimento penale a carico del deputato senza autorizzazione della Camera, ma questo proprio perché il Ventennio aveva reso impossibile qualsiasi autonomia e indipendenza alla Magistratura e dunque si ritenevano possibili, anche nel 1948, indagini di tipo strumentale per colpire i politici sgraditi all’Esecutivo. Naturalmente, nessuno fra i Padri costituenti poteva prefigurare che lo strumento delle immunità parlamentari finisse per “coprire” soggetti accusati di reati infamanti quali l’induzione alla prostituzione minorile, la concussione, la corruzione in atti giudiziari, il falso in bilancio.

Le garanzie procedimentali escludono il bisogno delle immunità

I moderni sistemi penali assicurano oramai all’indagato le più ampie garanzie procedimentali (in Italia perfino eccessive). Egli ha diritto di essere difeso fin dal momento genetico delle accuse e lo stesso arresto non è deciso da un solo magistrato ma vagliato rigidamente da più organi del terzo potere dello Stato. Difficile poter pensare ad azioni ordite da magistrati uniformati da medesime idee politiche, a “complotti” unidirezionali, quando il sistema preclude loro qualsiasi discrezionalità, essendo soggetti soltanto alla legge. La realtà italiana mostra con evidenza che le immunità parlamentari si traducono sempre non nell’accertamento del “fumus persecutionis” ma nell’asseverazione di uno scudo protettivo penalistico, molto simile a quello che si accordava ai sovrani assolutistici (rex legibus solutus), di cui oggi non c’è più alcun bisogno e che finisce per impedire ai magistrati il controllo di legalità sul ceto politico. Ciò non significa accordare alla Magistratura un potere senza limiti, ma questi ultimi devono essere previsti dalla legge e da norme finalizzate all’ attribuzione di responsabilità per dolo o colpa (e non per un’errata interpretazione della legge), nei rari casi in cui effettivamente si possa individuare nell’incolpazione di un parlamentare un mero attacco politico (II-fine).

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