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ROMA – La legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre scorso, stabilisce che il canone Rai si pagherà nella bolletta elettrica, a partire dal 1 luglio 2016. Si tratta di un cambiamento significativo, a fronte del quale sono, ovviamente e a ragione, tanti i consumatori che chiedono alle  Associazioni  dei consumatori dettagli sulle modalità e sulle condizioni del pagamento.

Visto che non tutti i contratti di energia elettrica corrispondono al possesso di un televisore, i cittadini si interrogano su chi dovrà effettivamente pagare. Inoltre nei singoli casi possono intervenire molte variabili: si pensi ad esempio alle seconde case, oppure ancora ad una situazione in cui il titolare dell’abbonamento non corrisponde all’intestatario del contratto di energia. In attesa di decreti attuativi e/o circolari esplicative che dovranno chiarire molteplici dubbi e definire con precisione tutte le possibili casistiche, vogliamo fornire agli utenti alcune delucidazioni.

  1. L’importo del canone Rai è stato ridotto a 100 € e la tassa verrà automaticamente addebitata sul contratto di energia elettrica nel luogo in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica. Il pagamento del canone è dovuto solo per la prima casa e una sola volta nella famiglia, a condizione naturalmente che i coniugi e/o i figli siano tutti residenti nello stesso immobile. Nel caso in cui due coniugi abbiano la residenza in due immobili diversi il canone verrà addebitato su entrambe le bollette elettriche. Lo stesso dicasi per i figli: se questi ultimi cambiano residenza dovranno pagare il canone nell’immobile (anche se in locazione o in comodato) in cui hanno un’utenza di energia elettrica.
  2. Lo Stato presume la presenza di almeno un apparecchio televisivo in ogni abitazione di residenza, quindi qualora non si detenga alcun televisore si dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate un’autocertificazione, valida per un anno: eventuali dichiarazioni mendaci, se accertate dall’autorità giudiziaria, saranno punite penalmente. Le modalità di presentazione dell’autocertificazione devono essere ancora definite da un provvedimento del direttore del’Agenzia delle Entrate. Nella legge di stabilità non si fa riferimento al possesso di altre forme digitali di accesso alle trasmissioni televisive. Consigliamo di evitare di inviare autocertificazioni anticipate: è preferibile attendere chiarimenti normativi o comunque eventuali richieste o comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  3. Il canone si pagherà in bolletta dal 1 luglio 2016 e comprenderà anche le rate dei mesi precedenti, quindi si pagheranno 70,00 € in una sola soluzione, poi nelle bollette successive si pagheranno dilazionate 10 € al mese fino al totale di 100€ per l’anno 2016. Dal 2017 invece il canone sarà suddiviso in 10 rate, addebitate nella bolletta elettrica nei mesi da gennaio a ottobre. Chi ha un contratto di fornitura di energia elettrica per un impegno di potenza superiore a 3 kW pagherà il canone allo stesso modo di  chi ha impieghi di potenza inferiori, sempre in relazione all’immobile di residenza. Nulla cambia, per il momento, rispetto alle comunicazioni di variazioni intervenute nel corso dell’anno: dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per cessioni, cambi di residenza, furti (allegare denuncia), decesso dell’abbonato. La norma non prevede sanatorie né preclusioni per eventuali arretrati, che andranno in prescrizione a distanza di 5 anni.
  4. L’esenzione è prevista per gli over 75 con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui.
  5. Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali continueranno a pagare la stessa quota degli anni precedenti, tramite il bollettino postale e non in bolletta.

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