Il decreto italiano sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi introduce controlli per strutture pubbliche e private. Il 2027 sarà l’anno decisivo per censire gli spazi, predisporre il piano di monitoraggio e aggiornare la valutazione dei rischi
La qualità dell’aria indoor sta per entrare in una nuova fase normativa. Lo schema di decreto legislativo con cui l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2024/2881 prevede infatti una disciplina specifica per strutture sanitarie, edifici scolastici e ambienti adibiti a ufficio, con valori di riferimento, procedure di ricognizione, campagne periodiche di misura e interventi correttivi.
La prima precisazione è essenziale: l’obbligo non parte nel gennaio 2027. L’articolo 28, comma 3, dello schema stabilisce che il Titolo II dedicato all’aria indoor si applicherà dal 1° gennaio 2028. Il 2027 sarà quindi, se questa data verrà confermata nel testo definitivo, l’anno nel quale amministrazioni pubbliche, scuole, strutture sanitarie e imprese private dovranno organizzarsi per arrivare preparate alla nuova disciplina.
Occorre inoltre ricordare che, alla data del 21 settembre 2026, il provvedimento è ancora uno schema di decreto legislativo, identificato come Atto del Governo n. 435 e sottoposto all’esame parlamentare. Non è ancora una norma definitiva e i suoi contenuti possono essere modificati prima dell’approvazione finale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Dalla Direttiva europea al decreto italiano sull’aria indoor
La Direttiva (UE) 2024/2881 riguarda la qualità dell’aria ambiente, cioè principalmente l’aria esterna, e introduce standard più severi da raggiungere entro il 2030. Il suo obiettivo è avvicinare progressivamente l’Europa alle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e al traguardo dell’inquinamento zero entro il 2050. Gli Stati membri devono recepirla entro l’11 dicembre 2026.
La disciplina degli ambienti chiusi non deriva però direttamente dagli obblighi europei. È lo schema italiano di recepimento ad aggiungere un intero Titolo II sulla qualità dell’aria indoor, sulla base della delega concessa al Governo. Si tratta quindi di una scelta nazionale che prova a colmare una lacuna storica: mentre l’aria esterna è regolata da reti di monitoraggio, limiti e piani di risanamento, negli ambienti chiusi sono finora mancati riferimenti omogenei per inquinanti, metodi di misura e procedure operative.
Il nuovo quadro si affianca al decreto legislativo 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La qualità dell’aria interna entra così in modo più strutturato nella valutazione dei rischi e nel Documento di valutazione dei rischi, il DVR, con un ruolo centrale del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e delle figure che gestiscono edifici e impianti.
Quali edifici saranno interessati dal 1° gennaio 2028
L’articolo 26 dello schema non comprende indistintamente ogni spazio indoor. Le abitazioni private, per esempio, non rientrano nel perimetro. La disciplina riguarda tre grandi categorie: strutture sanitarie, edifici scolastici e tutti gli ambienti adibiti a ufficio.
Nelle strutture sanitarie sono ricompresi, tra gli altri, reparti di degenza, terapie intensive e sub-intensive, aree di emergenza, ambulatori, diagnostica, day hospital, aree di attesa e triage, uffici amministrativi, sale riunioni e aule didattiche interne. Restano esclusi gli ambienti già soggetti a specifiche norme di contaminazione controllata, come sale operatorie, laboratori UFA oncologici, unità di sterilizzazione e laboratori di ricerca.
Negli edifici scolastici il monitoraggio interessa aule, laboratori didattici non specialistici, palestre, spogliatoi, biblioteche, aule magna, segreterie, corridoi, atri e aree comuni. Sono esclusi i laboratori specialistici nei quali vengono utilizzati agenti chimici o biologici sotto cappa, già regolati da disposizioni tecniche e di sicurezza dedicate.
Per gli uffici, la formulazione è particolarmente ampia: lo schema parla di “tutti gli ambienti adibiti a ufficio” senza distinguere tra settore pubblico e privato. Rientrerebbero quindi amministrazioni, aziende, banche, studi professionali e gli uffici presenti all’interno di stabilimenti o poli logistici. Sono invece esclusi gli ambienti produttivi e i laboratori dotati di impianti industriali.
Parlare genericamente di obbligo per “tutto l’indoor pubblico e privato” sarebbe dunque impreciso. La novità coinvolge pubblico e privato, ma soltanto entro il perimetro individuato dal Titolo II e dai relativi allegati tecnici.
Ricognizione degli ambienti e piano di monitoraggio
Il nuovo sistema non si limita all’acquisto di un misuratore. Il primo adempimento previsto è una ricognizione preliminare dell’edificio e dei suoi ambienti. Dovranno essere raccolte informazioni sulle caratteristiche costruttive, sui materiali di pareti, pavimenti e soffitti, sugli arredi, sulla ventilazione naturale e meccanica, sugli impianti aeraulici, sui filtri, sugli orari di funzionamento, sull’affollamento e sulle attività svolte.
Anche i prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione, le procedure di manutenzione e le possibili sorgenti interne di contaminazione dovranno essere considerate. Questa analisi servirà a individuare gli ambienti rappresentativi, cioè i locali nei quali eseguire le campagne di monitoraggio perché ritenuti significativi rispetto alle condizioni dell’intero edificio.
Lo schema definisce il piano di monitoraggio come lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro assicura controlli periodici e sistematici sull’efficacia delle misurazioni, sulla rilevazione e sulla registrazione delle concentrazioni degli inquinanti. Le informazioni raccolte non dovranno quindi restare isolate, ma confluire nella gestione del rischio e nella documentazione aziendale o dell’ente.
Due campagne ogni anno, una in inverno e una in estate
Negli ambienti rappresentativi dovranno essere realizzate due campagne di rilevazione nello stesso anno solare, ciascuna della durata minima di due settimane. Una dovrà svolgersi nella stagione fredda e l’altra nella stagione calda, così da rappresentare condizioni diverse di ventilazione, occupazione e funzionamento degli impianti.
Per gli inquinanti con riferimento annuale, la media dei risultati delle due campagne sarà confrontata con il valore indicato nell’Allegato XIII. Gli interventi potranno tuttavia rendersi necessari anche quando la media annuale non risulta superata, se una singola campagna evidenzia valori significativamente elevati o anomalie che segnalano un peggioramento della qualità dell’aria.
Il testo prevede inoltre che, nel medio-lungo periodo, possa aumentare il numero degli ambienti sottoposti a controllo o possa cambiare la loro selezione in funzione dei risultati ottenuti. Il monitoraggio viene quindi concepito come un processo dinamico e non come un controllo eseguito una sola volta.
I dieci parametri indicati dallo schema di decreto
L’Allegato XIII individua dieci parametri e li associa a specifici valori di riferimento. Il testo usa volutamente l’espressione “valori di riferimento” e non “valori limite”: il loro superamento deve essere valutato e gestito con misure correttive, ma non va confuso con il meccanismo giuridico previsto per i limiti dell’aria ambiente esterna.
| Inquinante o parametro | Valore di riferimento previsto dallo schema |
|---|---|
| Benzene | 10 µg/m³, media annuale |
| Biossido di azoto (NO₂) | 20 µg/m³, media annuale |
| Formaldeide | 10 µg/m³, media annuale |
| Monossido di carbonio (CO) | 10 mg/m³ su 8 ore |
| Naftalene | 10 µg/m³, media annuale |
| PM10 | 20 µg/m³, media annuale |
| PM2,5 | 10 µg/m³, media annuale |
| Tetracloroetilene | 400 µg/m³, media annuale |
| Toluene | 20.000 µg/m³, media annuale |
| Anidride carbonica (CO₂) | 1.000 ppm per singolo campionamento |
La CO₂ ha una funzione particolare: non è di norma il contaminante più pericoloso alle concentrazioni tipiche degli uffici o delle aule, ma è un indicatore molto utile del rapporto tra affollamento e ventilazione. Un superamento dei 1.000 ppm può segnalare che il ricambio d’aria non è adeguato al numero di persone presenti.
Sensori, campionamenti e analisi di laboratorio
Uno degli aspetti più importanti riguarda la qualità e la validità delle misure. Lo schema richiama norme tecniche della serie UNI EN ISO 16000 e metodi specifici per i diversi inquinanti. Non esiste quindi un solo apparecchio capace di certificare automaticamente la conformità dell’intero ambiente.
CO₂ e monossido di carbonio possono essere seguiti con strumenti a lettura diretta. Per il particolato, il metodo di riferimento è gravimetrico; eventuali sistemi automatici devono avere caratteristiche e verifiche di equivalenza adeguate. Formaldeide, benzene, naftalene, tetracloroetilene e toluene richiedono invece campionamenti e analisi coerenti con le metodiche richiamate dal decreto, spesso con il coinvolgimento di laboratori qualificati.
I sensori multiparametrici e il monitoraggio continuo mantengono comunque un ruolo strategico. Possono costruire una baseline prima delle campagne ufficiali, individuare le stanze e le fasce orarie più critiche, correlare le concentrazioni con affollamento, temperatura, umidità e funzionamento degli impianti, oltre a verificare l’efficacia degli interventi. Devono però essere considerati strumenti complementari: un sensore di composti organici volatili totali, per esempio, non sostituisce la determinazione analitica dei singoli composti prevista dallo schema.
La conformità, in altre parole, non dipenderà semplicemente dalla presenza di un dispositivo, ma dalla solidità dell’intero processo: ricognizione, scelta degli ambienti, metodi di misura, tracciabilità dei dati, interpretazione dei risultati e azioni conseguenti.
Cosa accade in caso di valori anomali
Quando emergono superamenti o anomalie, il primo livello di intervento riguarda la ventilazione. Potrà essere necessario aumentare l’aerazione naturale, regolare le portate della ventilazione meccanica o verificare il corretto bilanciamento degli impianti. A seguire dovranno essere controllati filtri, condotte, griglie, bocchette e programmi di manutenzione.
Un altro fronte riguarda le sorgenti interne: arredi nuovi, rivestimenti, materiali da costruzione, prodotti detergenti, stampanti e altre apparecchiature possono contribuire alla presenza di formaldeide, benzene o altri composti organici. Le misure correttive potranno quindi includere la sostituzione dei prodotti più emissivi, l’adozione di materiali a basse emissioni e una revisione delle procedure di pulizia.
Nei casi più critici lo schema contempla anche misure organizzative, come la riduzione temporanea dell’affollamento o il trasferimento delle attività in altri locali. Il controllo dell’aria indoor diventa così una responsabilità trasversale che coinvolge datore di lavoro, RSPP, medico competente, facility manager, manutentori, responsabili degli acquisti e gestori degli immobili.
Perché il 2027 sarà l’anno della preparazione
Se il testo definitivo confermerà l’avvio dal 1° gennaio 2028, attendere l’ultima parte del 2027 sarebbe rischioso. La ricognizione richiede tempo, soprattutto negli enti con molti edifici, nelle aziende con più sedi, nelle scuole e nelle organizzazioni sanitarie articolate.
La prima attività dovrebbe essere il censimento degli immobili e degli ambienti compresi nel perimetro, con l’individuazione delle responsabilità. Negli edifici utilizzati da più soggetti sarà necessario coordinare datore di lavoro, proprietario e gestore degli impianti, perché documentazione tecnica, registri di manutenzione e capacità di intervento possono essere distribuiti tra soggetti diversi.
Subito dopo occorrerà recuperare planimetrie, schede degli impianti, classificazione dei filtri, registri di manutenzione, informazioni su materiali e arredi e schede dei prodotti di pulizia. Una campagna preliminare o una rete di sensori può aiutare a costruire una mappa iniziale delle criticità e a selezionare con maggiore consapevolezza gli ambienti rappresentativi.
Il 2027 dovrà servire anche a definire il budget. Oltre alla strumentazione, vanno considerati i costi dei campionamenti, delle analisi di laboratorio, della manutenzione degli impianti, dell’eventuale sostituzione dei filtri e degli interventi correttivi. Per le pubbliche amministrazioni sarà necessario programmare per tempo affidamenti e gare; per scuole e strutture sanitarie gli interventi edilizi o impiantistici dovranno essere conciliati con la continuità delle attività.
Aria pulita ed efficienza energetica dovranno procedere insieme
Il nuovo sistema apre anche una questione energetica. Aumentare indiscriminatamente i ricambi d’aria significa riscaldare più aria in inverno e raffreddarne di più in estate, con un incremento dei consumi. La sfida sarà quindi garantire salubrità ed efficienza nello stesso momento.
Ventilazione regolata in base all’occupazione reale, filtri adeguati alla qualità dell’aria esterna, manutenzione predittiva e integrazione con i sistemi di gestione degli edifici possono ridurre questo conflitto. I dati diventano così uno strumento non soltanto di controllo, ma anche di governo intelligente degli impianti HVAC.
Una svolta importante, ma il testo definitivo resta decisivo
La data da ricordare è dunque il 1° gennaio 2028, non gennaio 2027. È quella indicata dall’articolo 28 dello schema per l’applicazione delle disposizioni sull’aria indoor. La novità riguarderà sia il settore pubblico sia quello privato, ma non ogni ambiente chiuso: il perimetro comprende strutture sanitarie, edifici scolastici e tutti gli ambienti adibiti a ufficio, con le esclusioni previste dagli allegati.
Il 2027 si presenta come l’anno della preparazione tecnica e organizzativa. Tuttavia, prima di assumere decisioni definitive, aziende ed enti dovranno verificare il testo che uscirà dall’iter parlamentare e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Solo allora saranno confermati data di applicazione, valori di riferimento, metodi di misura e responsabilità operative.
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Fonti principali
- Atto del Governo n. 435 – Senato della Repubblica
- Direttiva (UE) 2024/2881 – EUR-Lex
- Sintesi ufficiale della Direttiva – EUR-Lex
- Rapporto ISTISAN 25/15 sulla qualità dell’aria indoor negli uffici – Istituto Superiore di Sanità
- Approfondimento Aircare sullo schema di decreto
Articolo aggiornato al 21 settembre 2026. Il provvedimento citato è uno schema di decreto legislativo ancora suscettibile di modifiche.



