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Dell’Utri e dintorni. Se la Cassazione abolisce la “zona grigia” mafiosa

 

Uno spettro si aggira per l’Italia. Ha preso forma improvvisamente, uscendo dalla nebbia che avvolge normalmente tutte le vicende legate alla mafia e alla criminalità organizzata nel nostro Paese. Lo spettro è quello dell’abolizione dell’ipotesi criminosa di “concorso esterno in associazione mafiosa”. Si tratta di qualcosa di più di una congettura nel momento in cui la sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato annullato il processo di appello che aveva condannato Marcello Dell’Utri a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa, ha praticamente accolto il grido di dolore del PG Iacoviello proprio contro quel reato, al quale, ha detto, «oramai non crede più nessuno».

La sentenza su Dell’Utri rappresenta forse un “réveriment” della Cassazione? Prelude ad una negazione completa di una fattispecie criminosa che, fino ad ora, ha consentito, anche se con grandi difficoltà, di indagare sulla zona grigia mafiosa, cioè sui colletti bianchi (imprenditori, professionisti, politici) che, pur non appartenendo a Cosa nostra pur tuttavia ne agevolano concretamente le finalità?

Già, perché su questo reato, come sempre accade quando scendono in campo le batterie berlusconiane, se ne stanno sentendo di tutti i colori. Ed ovviamente finiscono per prevalere le mistificazioni. Come quella, ad esempio, sottolineata da Luciano Violante (che in teoria non dovrebbe essere annoverato fra i berlusconiani), un esperto in quanto ex magistrato, secondo la quale il reato avrebbe bisogno di un “restyling”, insomma di un disegno normativo che attualmente non ha. Come se la sua configurazione, che è di derivazione giurisprudenziale, fosse attualmente imprecisa e fonte di ambiguità.

Bene, basta leggersi le statuizioni dettate dalla sentenza del 2005 delle Sezioni Unite della Cassazione (cosiddetta “sentenza Mannino”, non a caso citata dal procuratore Iacoviello a sostegno delle sue durissime accuse ai giudici palermitani che avevano condannato Dell’Utri) per comprendere che oggi, in base a quanto previsto dagli stessi ermellini, per condannare un imputato per questo reato bisogna dimostrare una montagna di nessi causali fra condotta ed evento. In particolare, bisogna dimostrare con fatti alla mano che fra la condotta del concorrente esterno e la realizzazione del reato vi sia un “nesso condizionalistico” stringente ed effettivo. Infatti, non è sufficiente che « il contributo atipico aumenti la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, secondo una nozione “debole” di causalità». Tutto qui? Niente affatto, perché, tanto per capire meglio, gli ermellini hanno sottolineato che per condannare un imputato si deve ricorrere ad un “modello di accertamento” di «elevata probabilità logica o probabilità prossima alla certezza». Ed allora, ci chiediamo, di quale incertezze soffrirebbe questo reato secondo Violante, se gli stessi giudici di Cassazione richiedono quasi la prova matematica per irrorare una pena? Elevare di un gradino sopra la certezza “scientifica” il modello di accertamento significa, in pratica, abolire interamente una ipotesi criminosa. Ma allora, se questo è l’obiettivo, tanto vale dirlo e non se ne parli più. Mafia pascente, mafia gaudente.

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