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Sigaretta elettronica. La Consulta boccia la superimposta di consumo

ROMA – La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’imposta di consumo, pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico, sulla sigaretta elettronica.

Con una sentenza depositata oggi, di cui e’ relatore il giudice Giuliano Amato, la Consulta ha cosi’ ritenuto fondata la questione di legittimita’ sollevata dal Tar del Lazio nell’aprile dello scorso anno e dichiarato incostituzionale la tassa introdotta con decreto legge nel 2013, poi modificata in parte con decreto legislativo l’anno successivo.

La norma ‘bocciata’ prevedeva che “a decorrere dal 1 gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche’ i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico”. Secondo i ‘giudici delle leggi’, tale imposta viola l’articolo 3 della Costituzione, perche’ “assoggetta ad un’aliquota unica e indifferenziata una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo” e, dunque, “appare del tutto irragionevole l’estensione del regine amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il realativo consumo, i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco”. La norma, inoltre, “affida ad una valutazione soggettiva ed empirica, l’idoneita’ di prodotti non contenenti nicotina alla sostituzione dei tabacchi lavorati, l’individuazione della base imponibile e nemmeno – si legge nella sentenza – offre elementi dai quali ricavare, anche in via indiretta, i criteri e i limiti volti a circoscrivere la discrezionalita’ amministrativa nella definizione del tributo”. Per questo, la Corte rileva anche la “violazione della riserva di legge prevista dall’articolo 23 della Costituzione, che impone al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente i criteri direttivi e le linee generali di disciplina della discrezionalita’ amministrativa”. La norma era stata modificata gia’ nel 2014 con l’inserimento di un comma che aveva assoggettato i prodotti da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina e costituiti da sostanze liquide, a un’imposta modellata in termini radicalmente diversi, ma l’operativita’ della disciplina dichiarata oggi illegittima aveva continuato a riguardare le obbligazioni tributarie sorte nel periodo di vigenza.

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