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Referendum, Tar: ricorso inamissibile

ROMA – Il quesito referendario è stato “individuato dall’Ufficio Centrale per il Referendum attraverso ordinanze non impugnabili con gli ordinari mezzi giurisdizionali” ed è stato recepito nel decreto del presidente della Repubblica, quindi non può riconoscersi “la possibilità della sua sottoposizione a sindacato giurisdizionale”.

Lo scrive il Tar del Lazio nella sentenza – emessa dalla seconda sezione bis e firmata dal giudice Antonella Mangia – con cui ha dichiarato inammissibile, per “difetto assoluto di giurisdizione”, il ricorso contro il quesito del Referendum costituzionale. I decreti del presidente della Repubblica come quello contestato nel ricorso, si evidenzia nella sentenza dei giudici amministrativi, “non sono insindacabili in termini assoluti”, ma “sono sottratti al sindacato giurisdizionale esclusivamente nei limiti in cui il relativo contenuto costituisca esercizio di poteri non riconducibili a quelli amministrativi e ‘politici’ non liberi nei fini, ma siano piuttosto riconducibili all’esplicazione di poteri neutrali di garanzia e controllo, di rilievo costituzionale”. Mentre nel ricorso – osserva il Tar – viene posto “in discussione – in definitiva – la legittimità del decreto del Presidente della Repubblica nella parte in cui richiama e, quindi, sostanzialmente recepisce il contenuto delle ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte Suprema di Cassazione”.

Le decisioni dell’Ufficio Centrale per il Referendum della Cassazione, scrive ancora il Tar nella sentenza, “sono emanate da un organo rigorosamente neutrale, e non nell’esplicazione di un potere amministrativo per concreti scopi particolari di pubblico interesse, ma nella prospettiva della tutela dell’ordinamento generale dello Stato e nell’esercizio di funzioni pubbliche neutrali affidate ad un organo che, per composizione e struttura, si colloca in posizione di terzietà e di indipendenza, in quanto indifferente rispetto agli interessi in gioco e non chiamato a dirimere conflitti, ma a svolgere un’attività diretta alla soddisfazione di interessi generali garantendo l’osservanza della legge, collocandosi su di un piano diverso rispetto all’esercizio di funzioni amministrative”. La “natura dei poteri esercitati dall’Ufficio Centrale per il Referendum” assieme “al fondamento giustificativo dei poteri attribuiti al Presidente della Repubblica, funzionali al controllo ed alla garanzia del corretto funzionamento del sistema ordinamentale sulla base di canoni obiettivi e precostituiti (…), rendono tale atto ed il quesito formulato – sentenzia il Tar – insuscettibili di sindacato giurisdizionale, in quanto non riconducibili all’esercizio di attività amministrativa ma all’esplicazione di funzioni di garanzia e di controllo aventi carattere neutrale poste a presidio dell’ordinamento”.

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